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Circolare

Circolare numero 210 del 31-12-2015

Si descrivono le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2016 e le attività correlate.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare descrive le operazioni di rinnovo delle pensioni per il 2016, con il consolidamento della perequazione definitiva 2015 allo 0,2% e l’applicazione della perequazione provvisoria 2016 allo 0,0%. Vengono illustrati i criteri di rivalutazione per le diverse fasce di importo, i valori del trattamento minimo e delle prestazioni assistenziali, nonché gli effetti della legge n. 109/2015 sulla rivalutazione degli anni precedenti. La circolare disciplina inoltre le maggiorazioni sociali, il contributo di solidarietà, il rinnovo delle prestazioni assistenziali INVCIV, la gestione fiscale e i conguagli, le modalità di pagamento delle pensioni, le posizioni con importo zero o da ricostituire e gli obblighi informativi per i titolari e gli Enti.

Rinnovo delle pensioni per l’anno 2016 e relative rivalutazioni, conguagli e aspetti fiscali

Rinnovo delle pensioni per l’anno 2016

La circolare illustra le operazioni di rinnovo delle pensioni effettuate dall’Istituto per l’anno 2016. L’intervento comprende il consolidamento della perequazione definitiva 2015, l’applicazione della perequazione provvisoria 2016, la gestione dei conguagli fiscali e pensionistici, nonché l’adeguamento di una serie di prestazioni assistenziali e trattamenti collegati al reddito.

Regole generali di rivalutazione automatica

Ai sensi dell’art. 1, comma 483, della legge n. 147/2013, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica si applica in misura differenziata in base all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici. La circolare conferma le percentuali di perequazione per le varie fasce rispetto al trattamento minimo INPS:

  • 100% fino a tre volte il trattamento minimo;
  • 95% oltre tre e fino a quattro volte il trattamento minimo;
  • 75% oltre quattro e fino a cinque volte;
  • 50% oltre cinque e fino a sei volte;
  • 45% oltre sei volte il trattamento minimo per gli anni 2015 e 2016.

Quando l’indennità integrativa speciale è erogata separatamente dalla voce pensione, la fascia di appartenenza va determinata considerando il trattamento complessivo, comprensivo di tale indennità.

Base di calcolo della perequazione

La rivalutazione viene determinata sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni, secondo l’art. 34 della legge n. 448/1998. Sono considerate le pensioni INPS, con esclusione delle categorie espressamente indicate in circolare, e le pensioni degli altri enti per le quali sia stata indicata l’assoggettabilità alla perequazione cumulata.

Per i trattamenti degli enti diversi dall’INPS, l’informazione sul cumulo ai fini della perequazione è memorizzata nel Casellario Centrale nel campo GP1AV35N, con valore 2 per "SI PEREQUAZIONE" e 1 per "NO PEREQUAZIONE". L’importo complessivo della perequazione viene poi ripartito proporzionalmente sulle singole pensioni.

Perequazione definitiva 2015 e provvisoria 2016

Il decreto interministeriale 19 novembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2015, ha fissato:

  • la perequazione definitiva 2015 allo 0,2%;
  • la perequazione previsionale 2016 allo 0,0%.

Per il 2015, prima di procedere al rinnovo del 2016, l’Istituto ha consolidato gli importi spettanti a ciascun soggetto sulla base dell’indice definitivo. La circolare riporta inoltre la tabella con i coefficienti per fasce di trattamento e le soglie di importo, nonché i meccanismi delle cosiddette fasce di garanzia, applicate quando il calcolo percentuale produce un risultato inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Sono indicati anche i valori definitivi, dal 1° gennaio 2015, di:

  • trattamento minimo: 501,89 euro;
  • assegni vitalizi: 286,09 euro;
  • pensioni sociali: 369,26 euro;
  • assegni sociali: 448,07 euro.

Effetti della legge n. 109/2015

La circolare richiama l’applicazione della legge n. 109/2015, in attuazione della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, che ha comportato una rideterminazione della perequazione per le pensioni con importo a dicembre 2011 superiore a tre volte il trattamento minimo e inferiore a sei volte tale limite.

Per il 2015, la rivalutazione riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 è stata pari al 20% della percentuale di perequazione prevista per la fascia di appartenenza; per il 2016, la medesima impostazione è stata applicata con un indice pari al 50% della percentuale di perequazione prevista per la fascia di importo. La somma così attribuita diventa parte integrante della pensione dal 2016 e sarà oggetto di rivalutazione complessiva dal 2017.

La circolare distingue inoltre i casi dei titolari di assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, per i quali la rivalutazione non è stata applicata secondo le regole richiamate.

Conguaglio della perequazione 2015

A seguito della perequazione definitiva 2015, sono state calcolate le differenze rispetto a quanto corrisposto in via provvisoria. Tuttavia, l’art. 1, comma 288, della legge n. 208/2015 ha sospeso il recupero del differenziale di perequazione.

Resta ferma la possibilità di trattenere debiti per altre causali eventualmente emersi nel corso delle operazioni di rinnovo. Per le gestioni private, i conguagli di perequazione già impostati sono stati eliminati dalle disposizioni di pagamento e il differenziale eventualmente recuperato a gennaio è stato restituito con la mensilità di febbraio.

Prestazioni assistenziali e maggiorazioni sociali

Per le prestazioni a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, la circolare conferma l’applicazione della perequazione definitiva 2015 e provvisoria 2016. L’indice FOI relativo al periodo agosto 2014-luglio 2015 risulta pari a -0,1, ma è stato ricondotto a zero dalla legge di stabilità 2016.

Sono inoltre riportati i valori e i limiti relativi alle maggiorazioni sociali. Per gli anni 2015 e 2016 il limite di reddito personale è pari a 8.298,29 euro e quello coniugale a 14.123,20 euro. Si ricorda anche che la somma aggiuntiva cosiddetta 14ª mensilità, se erogata, concorre al reddito per 156,00 euro ai soli fini della maggiorazione sociale.

Contributo di solidarietà

La circolare riporta gli importi e le fasce del contributo di solidarietà previsto dall’art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, con applicazione definitiva nel 2015 e provvisoria nel 2016. Le fasce sono articolate come segue:

  • fino a 14 volte il trattamento minimo annuo: 0%;
  • da 14 a 20 volte il trattamento minimo annuo: 6%;
  • da 20 a 30 volte il trattamento minimo annuo: 12%;
  • oltre 30 volte il trattamento minimo annuo: 18%.

Rivalutazione delle indennità e delle prestazioni INVCIV

La perequazione è stata applicata anche alle indennità e alle prestazioni assistenziali in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. In particolare, la quota perequabile delle indennità è stata aumentata del 2,12%, corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria al netto delle variazioni del volume di lavoro.

Tale indice si applica anche alle indennità e agli assegni accessori collegati alle pensioni privilegiate di 1ª categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche, con rinvio alla successiva pubblicazione delle relative tabelle da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Indennità di frequenza e prestazioni per patologie particolari

Le indennità di frequenza sono state rinnovate con criteri differenziati in base alla fascia memorizzata:

  • fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre e nuova erogazione da ottobre;
  • fascia 47 o 50: pagamento per l’intero anno;
  • fascia 97: prestazione rinnovata con importo pari a zero;
  • fascia 52: pagamento per l’intero anno.

Le prestazioni a favore di soggetti affetti da talassemia major, drepanocitosi, talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate in categoria INVCIV con fasce 70, 71, 72 e 73, sono state adeguate al trattamento minimo.

Trasformazione in assegno sociale e revisione sanitaria

Per gli invalidi civili e i sordomuti che compiono 65 anni e 7 mesi entro il 30 novembre 2016, la prestazione è stata trasformata in assegno sociale, decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età richiesta, se nei sistemi sono presenti i dati reddituali necessari. In mancanza di informazioni aggiornate, l’assegno sociale è stato attribuito senza gli aumenti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Per le prestazioni soggette a revisione sanitaria, il pagamento è stato mantenuto anche oltre la data di scadenza della revisione memorizzata, in attesa dell’esito delle eventuali visite e dell’iter di verifica. È inoltre mantenuto il pagamento per i titolari che, nel corso del 2016, compiono l’età di 65 anni e 7 mesi e diventano titolari del solo assegno sociale sostitutivo.

Assegni straordinari e altre prestazioni speciali

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di categoria VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO33 e VESO92 sono stati rinnovati per il 2016 nella stessa misura prevista alla decorrenza iniziale. Per quelli in scadenza nel corso dell’anno è stato determinato anche il rateo di tredicesima, se spettante, da corrispondere con l’ultima mensilità.

Gestione fiscale e conguagli IRPEF

La circolare richiama l’innalzamento dei limiti per l’applicazione delle detrazioni sui redditi da pensione introdotto dall’art. 1, comma 290, della legge n. 208/2015, con gestione centralizzata del ricalcolo della tassazione.

La Piattaforma Fiscale ha quantificato:

  • conguagli IRPEF a debito o a credito;
  • addizionali regionali e comunali a saldo per il 2015;
  • addizionale comunale in acconto per il 2016;
  • conguaglio del contributo di solidarietà per le pensioni interessate.

La consuntivazione fiscale è definitiva solo per i soggetti che non percepiscono ulteriori somme dall’INPS a titolo diverso da pensione. In caso contrario, la certificazione e i conguagli vengono rielaborati a gennaio 2016. È inoltre previsto il riesame delle posizioni in caso di variazione delle aliquote addizionali da parte di Regioni o Comuni.

Per il 2016, la rettifica delle certificazioni fiscali a consuntivo delle pensioni di tutte le gestioni può essere effettuata esclusivamente all’interno della Piattaforma Fiscale.

Modalità di gestione dei conguagli fiscali

Per i conguagli IRPEF a debito, se il reddito annuo complessivo di pensione non supera 18.000 euro e il debito è superiore a 100 euro, si applica la rateazione in 11 mensilità da gennaio a novembre. Negli altri casi, il recupero avviene in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2016, con importi e codifiche diverse per gestioni private, pubbliche e spettacolo/sportivi professionisti.

I conguagli IRPEF a credito vengono pagati con la rata di gennaio 2016 se di importo fino a 5 euro; per importi superiori il pagamento avviene dopo l’elaborazione della certificazione unica 2016.

Le addizionali IRPEF regionali e comunali a saldo sono trattenute in 11 rate da gennaio, mentre l’addizionale comunale in acconto 2016 è trattenuta in 9 rate a partire da marzo. Anche il contributo di solidarietà ex legge n. 147/2013 è gestito con trattenute o accrediti specifici, secondo le diverse gestioni.

Casi particolari di fiscalità

Per i titolari residenti in Canada e Brasile con pensioni delle gestioni private è stata applicata a consuntivo la tassazione relativa al 2015 secondo le convenzioni applicabili; dal marzo 2016 la tassazione viene applicata mensilmente. Per i residenti a Campione d’Italia è stata applicata l’esenzione fiscale con rimborso delle ritenute eventualmente operate.

La Piattaforma Fiscale ha inoltre calcolato a consuntivo il bonus per famiglie numerose, pari a 1.200,00 euro annui, in favore dei nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico.

Gestione delle pensioni delle gestioni private

La circolare descrive varie casistiche operative delle gestioni private, tra cui:

  • l’azzeramento dell’imponibile annuo 2015 per alcune posizioni localizzate presso uffici pagatori di cassa sede;
  • la mancata perequazione delle quote spettanti ad altro beneficiario in presenza di pagamenti ridotti o disgiunti;
  • la sospensione e l’azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza nel 2016, salvo il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia;
  • il trattamento delle pensioni ai superstiti in scadenza, con importo a zero dal mese della perdita del diritto;
  • la gestione dei casi in cui nel 2016 rimane un solo contitolare o nessun contitolare vigente;
  • la sospensione dei trattamenti di famiglia quando non risultano memorizzati i redditi necessari successivi al 2011;
  • l’impostazione delle ricostituzioni d’ufficio per le variazioni d’importo anteriori a gennaio 2016 e la gestione delle posizioni rinnovate con importo pari a zero.

Pensioni delle gestioni pubbliche

Per le pensioni della gestione pubblica, quando il trattamento complessivo supera tre volte il trattamento minimo, la perequazione si applica solo alla voce pensione mentre l’indennità integrativa speciale resta invariata. La circolare conferma i valori dell’indennità integrativa speciale e richiama i blocchi già previsti da precedenti norme, che continuano a produrre effetti.

In presenza di più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, il sistema ha abbinato automaticamente la pensione principale e la secondaria, distribuendo l’incremento perequativo in modo proporzionale. È inoltre richiamata la disciplina del cumulo tra pensioni ai superstiti e redditi del beneficiario.

Gestione dei conguagli pensionistici

Le procedure di rinnovo hanno calcolato conguagli di pensione a debito e a credito per gli anni 2012/2015, oltre ai recuperi richiesti dalle Sedi, alle trattenute sindacali e ai contributi di solidarietà previsti dalla legge n. 214/2011. La circolare precisa che i debiti a titolo diverso dall’adeguamento perequativo vengono trattenuti sulla rata di gennaio, in unica soluzione se l’importo è inferiore a un quinto del trattamento complessivo netto da IRPEF.

I conguagli a credito sono sottoposti a ritenuta IRPEF con applicazione dell’aliquota media memorizzata nel database pensioni. Sono inoltre richiamate le modalità di registrazione nei diversi segmenti e sezioni procedurali.

Periodicità di pagamento

La periodicità dei pagamenti segue la deliberazione INPS n. 350/1998, aggiornata all’euro. In sintesi:

  • pagamento annuale se l’importo mensile complessivo è inferiore a 10,00 euro;
  • pagamento semestrale se l’importo mensile è inferiore a 75,00 euro;
  • pagamento mensile negli altri casi.

Non viene comunque disposto alcun pagamento se l’importo del mandato è inferiore a 3,00 euro.

Comunicazioni finali e obblighi informativi

La circolare annuncia la successiva pubblicazione del modello ObisM 2016 tramite messaggio dedicato. Ricorda inoltre l’obbligo, per i titolari di prestazioni, di comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante sul diritto o sulla misura della prestazione, tra cui stato civile, residenza, soggiorni all’estero, situazione reddituale e stato di famiglia.

Agli Enti e alle casse professionali il Casellario Centrale delle Pensioni ha comunicato la quota perequata delle pensioni in totalizzazione.

Punti principali

Rinnovo pensioni 2016 e obiettivi delle operazioni

L’Istituto comunica di aver effettuato il rinnovo delle pensioni per il 2016. Le attività hanno riguardato la rivalutazione definitiva 2015 e provvisoria 2016, i conguagli sulle pensioni e sulle ritenute erariali, l’attribuzione provvisoria delle prestazioni collegate al reddito e l’adeguamento delle pensioni delle gestioni private in base a scadenze e variazioni memorizzate.

Regole di perequazione automatica per il triennio 2014-2016

Per effetto dell’art. 1, comma 483, della legge n. 147/2013, la rivalutazione automatica è riconosciuta in misura differenziata per fasce di importo: 100% fino a tre volte il trattamento minimo INPS, 95% tra tre e quattro volte, 75% tra quattro e cinque volte, 50% tra cinque e sei volte e 45% oltre sei volte il trattamento minimo. Se l’indennità integrativa speciale è erogata separatamente, il trattamento va considerato complessivamente comprensivo di tale voce ai fini della fascia.

Base di calcolo e cumulo dei trattamenti

La rivalutazione viene calcolata sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale per ciascun pensionato. Sono considerate le pensioni INPS, con esclusione di specifiche categorie indicate in circolare, e le pensioni degli altri enti per le quali risulti l’assoggettabilità alla perequazione cumulata. La ripartizione dell’importo di perequazione avviene in misura proporzionale secondo le regole richiamate dalla circolare n. 102/2004.

Perequazione definitiva 2015 e valori provvisori 2016

Il decreto interministeriale 19 novembre 2015 ha fissato la perequazione definitiva 2015 allo 0,2% e la previsionale 2016 allo 0,0%. La circolare riporta i coefficienti 2015 per le fasce di importo, i valori del trattamento minimo e delle prestazioni assistenziali, e precisa che per il 2016 i valori provvisori restano identici a quelli definitivi del 2015.

Effetti della legge n. 109/2015 e sentenza n. 70/2015

Per le pensioni comprese tra tre e sei volte il trattamento minimo è stata rideterminata la perequazione riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 in applicazione della legge n. 109/2015, con successive ricostruzioni degli importi 2014, 2015 e 2016. Per il 2016 la somma riconosciuta a tale titolo diventa parte integrante della pensione e sarà quindi oggetto di rivalutazione dal 2017. È inoltre precisata la disciplina per i titolari di assegni vitalizi derivanti da cariche elettive, per i quali la rivalutazione non è stata applicata secondo le istruzioni di procedura indicate.

Conguaglio perequazione 2015 e sospensione del recupero

Le differenze tra perequazione provvisoria e definitiva 2015 sono state calcolate ma il recupero è sospeso dall’art. 1, comma 288, della legge n. 208/2015. Restano invece recuperabili i debiti di altra natura. Per le gestioni private sono state eliminate dalle disposizioni di pagamento le partite di conguaglio di perequazione già impostate, con restituzione del differenziale recuperato sulla mensilità di gennaio mediante la mensilità di febbraio.

Maggiorazioni sociali e limiti di reddito

Per gli incrementi di pensione in favore dei soggetti disagiati di cui all’art. 38 della legge n. 448/2001, i limiti di reddito per il 2015 e 2016 sono pari a 8.298,29 euro per il reddito personale e a 14.123,20 euro per il reddito coniugale. Viene inoltre richiamata la regola secondo cui la cosiddetta 14ª mensilità concorre al reddito, ai soli fini della maggiorazione sociale, per 156,00 euro.

Contributo di solidarietà

La circolare riporta le fasce di importo e le aliquote del contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, con applicazione definitiva per il 2015 e provvisoria per il 2016. Sono indicate le soglie annue e le percentuali: 0% fino a 14 volte il trattamento minimo annuo, 6% tra 14 e 20 volte, 12% tra 20 e 30 volte e 18% oltre 30 volte.

Prestazioni assistenziali INVCIV e indennità collegate

Per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti la perequazione è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni assistenziali, con limiti di reddito rimasti invariati. L’indice FOI risulta pari a -0,1 ma è stato ricondotto a zero dalla legge di stabilità 2016. La quota perequabile delle indennità INVCIV e degli assegni accessori alle pensioni privilegiate di 1ª categoria è stata rivalutata del 2,12%, nei limiti previsti dalla legge n. 508/1988.

Indennità di frequenza, patologie particolari e trasformazioni all’assegno sociale

Le indennità di frequenza sono state rinnovate secondo la fascia memorizzata, con diverse modalità di pagamento per le fasce 49, 47, 50, 97 e 52. Le indennità per talassemia major, drepanocitosi, talassodrepanocitosi e talassemia intermedia sono state adeguate al trattamento minimo. Per gli invalidi civili e i sordomuti che compiono 65 anni e 7 mesi entro il 30 novembre 2016, la prestazione viene trasformata in assegno sociale se risultano disponibili i dati reddituali necessari; in mancanza, l’importo è attribuito senza gli aumenti previsti da specifiche norme.

Prestazioni soggette a revisione sanitaria e casi zero

Per le prestazioni INVCIV soggette a revisione sanitaria il pagamento è stato mantenuto anche oltre la data di scadenza della revisione indicata nei database, in attesa dell’eventuale visita e dell’iter di verifica. Sono inoltre disciplinati i rinnovi con importo pari a zero e le posizioni che richiedono ricostituzione o eliminazione da parte delle sedi.

Gestione fiscale e conguagli IRPEF

La Piattaforma Fiscale ha gestito la certificazione delle somme corrisposte e ha quantificato conguagli IRPEF a debito o credito, addizionali regionali e comunali, acconto comunale 2016 e contributo di solidarietà. La circolare dettaglia le modalità di trattenuta o corresponsione dei conguagli: rateazione in 11 mesi per alcuni debiti IRPEF, trattenute in 2 rate per gli altri, pagamenti dei crediti fino a soglia minima e rielaborazione delle certificazioni in caso di variazioni di aliquote o di ulteriori redditi.

Casi particolari di tassazione e detrazioni

Per i residenti in Canada e Brasile titolari di pensioni delle gestioni private è stata applicata la tassazione a consuntivo 2015 secondo convenzione, con tassazione mensile dal marzo 2016. Per Campione d’Italia è stata applicata l’esenzione e rimborsate le ritenute effettuate. È inoltre richiamato il bonus per famiglie numerose, pari a 1.200 euro annui, gestito a consuntivo 2015.

Pensioni delle gestioni private: casistiche operative

Sono disciplinati numerosi casi specifici, tra cui l’azzeramento dell’imponibile annuo 2015 per alcune posizioni localizzate presso uffici pagatori di cassa sede, la mancata perequazione di quote dovute ad altro beneficiario in presenza di pagamenti ridotti o disgiunti, il trattamento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza, le pensioni ai superstiti in scadenza o con un solo contitolare, la sospensione dei trattamenti di famiglia in assenza dei redditi richiesti e l’impostazione dei codici di ricostituzione d’ufficio e delle posizioni rinnovate a importo zero.

Gestione dei conguagli sulle cedole di gennaio e febbraio 2016

La circolare descrive in dettaglio i conguagli di pensione a credito e a debito, i recuperi richiesti dalla Sede, i conguagli per trattenute sindacali e per il contributo di solidarietà della legge n. 214/2011, con indicazione dei codici procedurali e dei campi del database interessati. Viene precisato che i conguagli sono comunque consultabili in GAPNE e GAPNEWEB.

Pensioni delle gestioni pubbliche

Per le pensioni pubbliche, qualora il trattamento complessivo superi tre volte il trattamento minimo, viene incrementata solo la voce pensione mentre l’indennità integrativa speciale resta invariata. La circolare conferma i valori dell’indennità integrativa speciale, i criteri di blocco già previsti da precedenti norme, l’abbinamento automatico della pensione principale e secondaria e l’adeguamento della pensione indiretta o reversibile nel caso di cumulo con pensione diretta.

Periodicità di pagamento e soglie

I pagamenti seguono i criteri della deliberazione INPS n. 350/1998, aggiornata all’euro: pagamento annuale se l’importo mensile è inferiore a 10 euro, semestrale se inferiore a 75 euro, mensile negli altri casi. Non viene comunque disposto alcun pagamento se l’importo del mandato è inferiore a 3 euro.

Comunicazioni ai pensionati e agli enti

Viene annunciata la successiva pubblicazione del modello ObisM 2016 tramite messaggio dedicato. I titolari di prestazioni sono richiamati all’obbligo di comunicare variazioni di stato civile, residenza, soggiorno all’estero, redditi e stato di famiglia. Agli Enti e casse professionali è stata comunicata dal Casellario Centrale la rispettiva quota perequata delle pensioni in totalizzazione.

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