Sentenza n. 641/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento protocollo n. -OMISSIS- del 2.12.2025 avente ad oggetto “disposizione di chiusura e archiviazione del procedimento ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. relativo alla verifica di un possibile inquinamento acustico prodotto dal pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato -OMISSIS-, ubicato in -OMISSIS-, via -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 2.12.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la proposta di chiusura e archiviazione dell’Ufficio di Polizia locale prot. n. -OMISSIS-del 24.11.2025, richiamata nel provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di chiusura e archiviazione del procedimento relativo alla verifica di possibile inquinamento acustico prodotto da un pubblico esercizio, unitamente agli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (residenti esposti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, residenti in un appartamento sovrastante il pubblico esercizio, avevano segnalato al Comune immissioni acustiche intollerabili, consistenti in musica ad alto volume e schiamazzi, protratte fino a notte fonda. Nel procedimento avevano depositato memorie e documentazione, tra cui una perizia fonometrica, un’ordinanza cautelare del giudice ordinario ex art. 700 c.p.c. che aveva ordinato al gestore di cessare le immissioni intollerabili, dichiarazioni e segnalazioni di altri inquilini, una lettera di recesso locatizio motivata dal disturbo acustico e documentazione sanitaria. Il Comune ha archiviato il procedimento sulla base di accertamenti della Polizia locale svolti esclusivamente in orario diurno e senza il supporto tecnico di ARPAS. I ricorrenti hanno dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’amministrazione aveva ignorato gli elementi documentali prodotti, aveva valorizzato accertamenti inidonei perché eseguiti in fasce orarie diverse da quelle indicate nell’esposto e privi di accertamenti fonometrici tecnici, e aveva erroneamente affermato l’assenza di ulteriori lamentele e segnalazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta del Comune di rinvio dell’udienza in attesa delle verifiche ARPAS, ritenendo insussistenti le eccezionali ragioni previste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e rilevando che la causa poteva essere definita nel merito con effetti conformativi propri del giudicato. Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto fondati, sotto un duplice profilo, i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. In primo luogo, gli accertamenti fonometrici comunali, svolti in orario diurno e senza supporto tecnico di ARPAS, non erano idonei a verificare l’esposto, che lamentava rumori protratti fino a notte fonda; il Comune non poteva fondare l’archiviazione su verifiche effettuate in fasce orarie non corrispondenti a quelle delle emissioni contestate. In secondo luogo, l’amministrazione non aveva congruamente considerato né motivato sulle dichiarazioni di altri inquilini e sugli ulteriori elementi depositati, dai quali emergevano analoghe lamentele e la natura notturna delle immissioni. Il provvedimento di archiviazione e gli atti connessi sono stati quindi annullati. Il Comune è stato obbligato a riesercitare il potere e a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previa compiuta istruttoria, anche mediante accertamenti fonometrici a sorpresa eseguiti da ARPAS in orario notturno. Le spese sono state compensate. Il TAR ha inoltre revocato i decreti di ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo computabile, ai fini reddituali, la pensione di invalidità civile, sebbene fiscalmente esente, con esclusione della sola indennità di accompagnamento.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis c.p.a.
Il rinvio della trattazione per la sopravvenienza di documenti o per esigenze istruttorie richiede ragioni eccezionali; nel caso concreto tali ragioni non sussistevano perché la causa era già matura per la decisione di merito.
art. 10 l. 241/1990
Le memorie e la documentazione presentate dai partecipanti al procedimento devono essere considerate dall’amministrazione nell’istruttoria e nella motivazione del provvedimento conclusivo.
art. 76, comma 1 d.P.R. 115/2002
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rileva la situazione reddituale effettiva; la pensione di invalidità civile concorre al reddito del beneficiario e del nucleo familiare, anche se fiscalmente esente.
art. 127 d.P.R. 115/2002
Le verifiche dell’amministrazione finanziaria possono accertare la sussistenza dei presupposti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato.
art. 136 d.P.R. 115/2002
Accertata la mancanza dei requisiti reddituali, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere revocata.
Massime di principio
- Quando un procedimento amministrativo riguarda emissioni rumorose lamentate in una determinata fascia oraria, l’istruttoria deve essere svolta in condizioni temporali coerenti con quelle segnalate; accertamenti eseguiti in orari diversi non costituiscono, da soli, supporto adeguato per disporre l’archiviazione.
- L’amministrazione non può archiviare un procedimento relativo a immissioni acustiche senza esaminare e motivare specificamente sugli elementi istruttori prodotti dall’esponente, comprese perizie tecniche, dichiarazioni di altri soggetti, segnalazioni e provvedimenti giudiziari rilevanti.
- In presenza di contestazioni tecniche sulle emissioni acustiche, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata alla natura del fenomeno, potendo rendersi necessari accertamenti fonometrici eseguiti dall’organismo tecnico competente e in orario notturno quando le molestie sono lamentate soprattutto nelle ore notturne.
- L’annullamento giurisdizionale di un’archiviazione per difetto di istruttoria e motivazione può accompagnarsi all’ordine conformativo di riesercizio del potere entro un termine determinato, indicando le attività istruttorie necessarie senza predeterminare l’esito sostanziale del nuovo procedimento.
- Ai fini dei limiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato, la pensione di invalidità civile costituisce emolumento stabile con funzione sostitutiva o integrativa del reddito e deve essere computata, anche se esente fiscalmente; resta esclusa dal computo l’indennità di accompagnamento, avente diversa funzione.
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