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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-326/18

Order of the Court (Seventh Chamber) of 4 October 2018. — Safe Skies LLC v European Union Intellectual Property Office. — Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court — EU trade mark — Regulation (EC) No 207/2009 — Article 52(1)(a) — Invalidity proceedings — Word mark TSA LOCK — Rejection of the application for a declaration of invalidity — Relevant date for the examination of an absolute ground for nullity — Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-326/18 P

Giurisprudenza europea62018CO0326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’appello di Safe Skies contro la sentenza del Tribunale relativa al marchio "TSA LOCK". Ha confermato che, nei procedimenti di nullità per motivi assoluti, il parametro temporale decisivo è la data di deposito della domanda di registrazione, non quella di registrazione del marchio. Ha inoltre ribadito che il sindacato in appello non consente di rimettere in discussione la valutazione di fatto e delle prove, salvo distorsione non dedotta nel caso di specie.

Impugnazione in materia di marchio dell’Unione europea: irrilevanza, nei procedimenti di nullità per motivo assoluto, della data di registrazione del marchio rispetto alla data di deposito della domanda di registrazione

La questione giuridica

Se, nei procedimenti di nullità di un marchio dell’Unione europea fondati su un motivo assoluto di nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, la valutazione debba essere compiuta alla data di registrazione del marchio oppure alla data di deposito della domanda di registrazione; e se il Tribunale abbia errato nell’escludere taluni elementi di prova successivi alla domanda o alla registrazione.

Principio di diritto

Nei procedimenti di nullità di un marchio dell’Unione europea fondati su un motivo assoluto ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, l’unica data rilevante per verificare la sussistenza del vizio è quella del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. Possono essere presi in considerazione elementi di prova successivi solo se consentono di trarre conclusioni sulla situazione esistente a tale data; invece, gli elementi che descrivono la situazione a una data successiva, compresa quella della registrazione, sono irrilevanti. Le censure che mirano a rimettere in discussione tale regola o che contestano la mera valutazione delle prove compiuta dal Tribunale sono, rispettivamente, manifestamente infondate o in parte manifestamente irricevibili.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2015/2424

Impugnazione in materia di marchio dell’Unione europea e nullità per motivo assoluto

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, adottata con procedimento semplificato ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, in un appello proposto da Safe Skies LLC contro la sentenza del Tribunale nella controversia sul marchio dell’Unione europea "TSA LOCK". La questione centrale riguarda la data rilevante per valutare un motivo assoluto di nullità in un procedimento ex articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Parti e iter del procedimento

Safe Skies LLC, con sede a New York, era ricorrente in appello. Controparte era l’EUIPO, convenuto in primo grado, mentre Travel Sentry Inc. era interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale. Il ricorso in appello mirava all’annullamento della sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018, che aveva respinto l’azione di annullamento proposta contro la decisione della Quarta commissione di ricorso EUIPO del 24 novembre 2016 in materia di nullità del marchio.

Questione giuridica sottoposta alla Corte

L’unico motivo di appello denunciava la violazione degli articoli 7 e 52 del regolamento n. 207/2009. In sostanza, Safe Skies sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere che, per valutare la sussistenza di motivi assoluti di nullità, fosse rilevante solo la data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. La ricorrente pretendeva che dovesse invece contare anche la data di registrazione, o comunque che si dovessero considerare sviluppi successivi intervenuti fino a tale momento.

Normativa e giurisprudenza richiamate

La Corte richiama:

  • l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009;
  • l’articolo 7 dello stesso regolamento, in particolare il paragrafo 3;
  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte;
  • gli articoli 181 e 184, paragrafo 1, e 137 del regolamento di procedura;
  • l’articolo 256 TFUE e l’articolo 58, primo comma, dello Statuto;
  • il regolamento (UE) 2015/2424, che modifica il regolamento n. 207/2009.

Sul piano giurisprudenziale sono richiamati, tra gli altri:

  • la sentenza Frosch Touristik v OHIM — DSR touristik (FLUGBÖRSE), T‑189/07;
  • l’ordinanza OHIM v Frosch Touristik, C‑332/09 P;
  • l’ordinanza Alcon v OHIM, C‑192/03 P;
  • l’ordinanza Gat Microencapsulation v EUIPO, C‑639/15 P.

Ragionamento della Corte

La Corte segue integralmente le conclusioni dell’Avvocato generale e respinge l’appello.

1. Data rilevante per la valutazione della nullità

La Corte ribadisce un orientamento consolidato: nei procedimenti di nullità fondati sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), la sola data rilevante è quella di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. Questo principio deriva dal parallelismo con l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 e con la disciplina del carattere distintivo acquisito mediante uso, che deve esistere prima del deposito della domanda.

2. Portata degli elementi di prova posteriori

La Corte precisa che elementi di prova successivi alla domanda possono essere presi in considerazione soltanto se servono a ricostruire la situazione esistente alla data di deposito. Invece, i documenti successivi che descrivono soltanto la situazione alla data di registrazione del marchio non sono pertinenti, perché sposterebbero impropriamente in avanti il momento di riferimento dell’analisi.

3. Infondatezza delle censure sul tenore letterale della norma

L’argomento secondo cui il riferimento alla "registrazione" contenuto negli articoli 7 e 52 imporrebbe di considerare la data di registrazione è respinto come manifestamente infondato. Secondo la Corte, il testo delle disposizioni individua le situazioni in cui un marchio deve essere rifiutato o dichiarato invalido, ma non indica il momento materiale da prendere in considerazione per l’esame del motivo assoluto.

4. Inammissibilità o infondatezza delle censure sulla valutazione delle prove

Per quanto riguarda la doglianza relativa al fatto che il Tribunale avrebbe escluso taluni documenti dall’esame, la Corte distingue:

  • la parte in cui la ricorrente pretende di valorizzare elementi che provano solo la situazione alla data di registrazione, censura incompatibile con la regola della data di deposito e quindi manifestamente infondata;
  • la parte in cui la ricorrente contesta la valutazione concreta delle prove compiuta dal Tribunale, censura che investe il merito e non una questione di diritto, quindi manifestamente irricevibile in appello, in assenza di dedotta distorsione degli elementi probatori.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara l’appello in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Conseguentemente, Safe Skies LLC è condannata a sopportare le proprie spese.

Principi pratici per l’operatore

Per i professionisti, la pronuncia conferma che nei procedimenti di nullità di marchio UE per motivo assoluto:

  • il momento decisivo è sempre il deposito della domanda di registrazione;
  • la prova successiva è utilizzabile solo in funzione retrospettiva, per illuminare i fatti già esistenti a quella data;
  • non è ammissibile trasformare il giudizio di nullità in una verifica delle condizioni esistenti alla data di registrazione;
  • in appello alla Corte, le contestazioni sulla mera valutazione delle prove sono normalmente inammissibili se non viene dedotta una distorsione manifesta.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeanullità del marchiodiritto dei segni distintiviimpugnazioni dinanzi alla corte di giustiziaammissibilità del ricorso per cassazione

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