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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03301/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava il reddito d'impresa per l'anno 2006, recuperando a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. Il recupero si fondava su due rilievi: da un lato, la contestazione della misura dell'ammortamento applicata a talune immobilizzazioni materiali costituite da macchine elettroniche cedute a noleggio, per le quali la società aveva applicato un'aliquota del 33% ritenendola coerente con la durata media triennale dei contratti, mentre l'Ufficio riteneva applicabile l'aliquota ordinaria del 20%; dall'altro, la parziale indeducibilità dei costi sostenuti per un contratto di sponsorizzazione con una società sportiva, che l'Ufficio riteneva deducibili solo entro il limite di euro 200.000 su euro 900.000 complessivi. I giudici di merito avevano dato ragione alla società. In Cassazione, l'Agenzia articolava tre motivi: omessa pronuncia sul capo d'appello relativo all'ammortamento, violazione delle norme sulla deducibilità dei costi di sponsorizzazione e nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem sul requisito dell'inerenza.

La decisione

La Corte ha rilevato preliminarmente che nel fascicolo non risultava la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso eseguita ex art. 149 c.p.c., né il relativo deposito, come attestato dalla cancelleria. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non ha provveduto sulle spese per mancanza di attività difensiva della parte intimata. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 41-bis D.P.R. 600/1973

    rectius ex art. 41-bis DPR 600/73

    norma posta a base dell'accertamento fiscale rettificativo

  • art. 102, comma 7, TUIR

    aliquota ordinaria del 20% come previsto dall'art. 102, comma 7, TUIR

    indicata dall'Ufficio come parametro corretto per l'ammortamento delle immobilizzazioni

  • art. 109, comma 5, TUIR

    deducibili, ex art. 109, comma 5, Tuir

    richiamata come base normativa della deducibilità dei costi di sponsorizzazione

  • art. 90, comma 8, L. 289/2002

    in relazione all'art. 90, comma 8, l. 289/2002

    norma invocata insieme all'art. 109 TUIR per censurare la decisione sulla deducibilità delle sponsorizzazioni

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell'art. 112 c.p.c.

    norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dedotta per omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    norma invocata per censurare la motivazione della sentenza di merito

  • art. 149 c.p.c.

    notifica del ricorso eseguita ai sensi dell'art. 149 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione del ricorso, la cui prova non risultava depositata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione all'Agenzia delle Entrate, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la mancata produzione della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso, quando richiesta, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La deducibilità dei costi di sponsorizzazione e la corretta misura dell'ammortamento di beni strumentali costituiscono questioni di diritto tributario sostanziale, ma restano assorbite se il ricorso è processualmente inammissibile.
  • L'eccezione di omessa pronuncia è configurabile quando il giudice di merito non esamini uno specifico motivo di appello ritualmente devoluto.
  • La censura di motivazione per relationem o apparente richiede che il ricorrente alleghi una reale carenza del percorso argomentativo decisorio; tuttavia, in presenza di un vizio processuale preliminare, la Corte non entra nel merito delle censure.
  • L'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 non si applica all'amministrazione pubblica che sia rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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