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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17767/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di assegno di mantenimento per il periodo 2008-2016, per complessivi euro 5.711,45 tra capitale e interessi. Il debitore proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, di avere sempre corrisposto l’assegno con rivalutazione annuale e di averlo provato mediante estratti conto e bonifici; lamentava inoltre che nel parallelo giudizio di opposizione presso terzi l’importo fosse stato ridotto a euro 1.158,56, e che ciò dimostrasse l’erroneità del precetto. In cassazione deduceva: 1) motivazione apparente sulla quantificazione del credito e sulla giustificazione del residuo dovuto; 2) motivazione apparente sulla prova dei pagamenti, con omesso esame della documentazione bancaria e della mancata contestazione avversaria; 3) motivazione apparente sulla presunta mancata contestazione del credito e sulla relazione contabile prodotta dalla controparte, sostenendo che la stessa fosse solo una tabella incomprensibile; 4) omesso esame della seconda relazione contabile formatasi nel parallelo giudizio e mancata ammissione di CTU contabile; 5) omessa pronuncia sull’istanza di giuramento decisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché la Corte d’appello aveva in realtà motivato in modo puntuale sia sull’esistenza e quantificazione del credito sia sulla mancata prova del pagamento da parte dell’obbligato, rilevando che i documenti bancari prodotti non consentivano di identificare con certezza i versamenti come adempi mento dell’obbligo di mantenimento e che non vi era stata specifica contestazione dei conteggi avversari. Ha ritenuto infondato il quarto motivo perché la Corte territoriale aveva esaminato sia la richiesta di CTU sia la relazione contabile prodotta nel giudizio parallelo, spiegando che non potevano supplire al deficit probatorio dell’appellante e che si fondavano su materiale e metodo diversi, non decisivi per quel giudizio. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, osservando che il giuramento decisorio era stato considerato superfluo alla luce della carenza di prova del pagamento. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione effettiva e specifica sui punti decisivi della controversia.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito ha correttamente valorizzato la mancata contestazione specifica dei fatti allegati e dei conteggi della controparte, senza attribuire alla perizia di parte valore di prova piena.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’esatto adempimento dell’obbligazione di mantenimento incombeva sul debitore opponente, che non lo ha assolto con documentazione idonea.

  • art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    La doglianza di omesso esame di fatti decisivi è stata respinta perché i fatti e i documenti invocati erano stati comunque considerati dal giudice di appello o non erano decisivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a precetto fondato su assegni di mantenimento, il debitore che deduce l’avvenuto pagamento deve fornire prova specifica e univoca dell’adempimento; la mera produzione di estratti conto o bonifici non basta se non consente di identificare con certezza il beneficiario e la causale dei versamenti.
  • La specifica contestazione dei conteggi e dei fatti allegati dalla controparte è necessaria quando la pretesa creditoria sia supportata da una ricostruzione analitica: in difetto di contestazione puntuale, il giudice può valorizzare i dati allegati senza che ciò trasformi la documentazione difensiva in prova piena.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie della parte onerata della prova, ma solo per chiarire questioni tecniche su un materiale probatorio già ritualmente acquisito.
  • La relazione o perizia di parte, anche se prodotta in altro giudizio, ha valore meramente difensivo e non equivale a prova processuale piena; il giudice può trarne elementi di valutazione solo nei limiti della sua attitudine dimostrativa e del materiale su cui si fonda.
  • L’istanza di giuramento decisorio può essere ritenuta superflua quando la decisione sia già definita dalla mancanza di prova del fatto principale dedotto dalla parte istante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAssegno di mantenimento e divorzile
RamiProcesso civileObbligazioniFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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