Cassazione Penale, Ordinanza n. 29330/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato per ricettazione, furto aggravato e detenzione illegale di arma/oggetto atto a offendere. In cassazione l'imputato ha dedotto: 1) per il capo relativo alla ricettazione, erronea applicazione della legge penale e motivazione apparente/contraddittoria, sostenendo che la sua responsabilità era stata desunta solo dalla sua presenza nei pressi della moto/vettura rubata e dal possesso di 28 euro in contanti, somma asseritamente sottratta; 2) vizio di motivazione perché i testi di polizia giudiziaria avrebbero ammesso che i fotogrammi delle telecamere di sorveglianza erano poco chiari e non vi era stato arresto o fermo; 3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per il reato relativo al coltello, valorizzando le ridotte dimensioni dell'oggetto; 4) illegittimo diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. per acquisire il software dei fotogrammi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche o non consentite le doglianze: i motivi fondati su stralci di dichiarazioni testimoniali erano inammissibili perché non accompagnati dalla produzione integrale dei verbali o dalla trascrizione integrale; il vizio di travisamento probatorio non era stato specificamente dedotto nei termini richiesti; la censura sull'art. 192 c.p.p. non poteva essere veicolata come violazione di norme processuali per superare i limiti del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; la doglianza sulla particolare tenuità del fatto era generica e non si confrontava con la motivazione di merito, che aveva valutato il coltello nel disvalore complessivo del fatto; infine, la richiesta di rinnovazione istruttoria era inammissibile perché tale mezzo è eccezionale e rimesso alla discrezionalità del giudice di appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
norma incriminatrice della ricettazione, confermata in appello tra i capi oggetto di condanna
art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975
norma che sanziona la detenzione illecita del coltello/arma contestata al capo 5)
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
invocato dal ricorrente per asserita erronea applicazione della legge penale; la censura è stata reputata inammissibile o comunque non adeguatamente articolata
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
limita il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali, non superabile mediante diversa qualificazione del motivo
art. 192 c.p.p.
non può essere dedotta in cassazione per censurare l'omessa o erronea valutazione del compendio probatorio oltre i limiti del vizio motivazionale
art. 125 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 192 c.p.p. per sostenere censure sulla motivazione, ma non utilizzabile per aggirare i limiti dell'art. 606 c.p.p.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per contestare la motivazione della sentenza, senza superare i limiti del sindacato di legittimità
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; esclusa perché il motivo era generico e non confrontato con la motivazione di merito
art. 603 c.p.p.
disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; trattata come istituto eccezionale e rimesso alla discrezionalità del giudice
art. 616 c.p.p.
base della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti la valutazione di dichiarazioni testimoniali, è necessario produrre integralmente i verbali o trascrivere integralmente le dichiarazioni richiamate; il ricorso che selezioni solo stralci virgolettati è inammissibile perché non consente il controllo sul contenuto complessivo della prova.
- La doglianza di travisamento della prova è scrutinabile solo se viene specificamente indicato che l'errore riguarda elementi presenti soltanto nella sentenza di secondo grado, anche quando le decisioni di merito siano conformi.
- Non è consentito dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per censurare, in realtà, l'omessa o erronea valutazione del materiale probatorio, poiché i limiti del vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non possono essere aggirati mediante la veste formale della violazione di legge processuale.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi specificamente con la motivazione che ha escluso la tenuità alla luce del disvalore complessivo della condotta; una mera valorizzazione di un singolo dato fattuale è insufficiente.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha natura eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; non costituisce un diritto automatico della parte appellante.
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