Cassazione Penale, Sentenza n. 13096/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Vercelli: entrambi erano stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e art. 110 c.p.). Corrotto — qualificato come gestore di fatto della "S & C sas di Telatin Sara e C." — deduce vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che non sono stati considerati elementi ritenuti liberatori (testimonianza del Luogotenente Giacomantonio relativa all'indagine sulla "Visus sas", questionari con esito positivo, estratti conto che dimostrerebbero uscite corrispondenti alle fatture). Telatin — amministratore di diritto — propone tre motivi: (1) mancata prova del dolo specifico, sostenendo di avere ruolo meramente formale e gestione affidata al marito; (2) mancata motivazione della Corte d'appello rispetto ai motivi di gravame; (3) assenza di contestazione dell'emissione delle fatture a carico del legale rappresentante della "Visus sas", con la conseguente impossibilità di configurare l'utilizzo di fatture inesistenti senza previo atto di emissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivi principali: per Corrotto le censure sono in parte non consentite o generiche e manifestamente infondate; la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato rilevando che la "Visus sas" era una "cartiera" (assenza di dipendenti, sede fittizia, assenza di beni strumentali), che le fatture erano generiche e non identificabili e supportando la conclusione con processi verbali e accertamenti della Guardia di Finanza. La mancata contestazione del reato di emissione alla "Visus sas" è irrilevante perché la normativa e la giurisprudenza ammettono che le fatture possano essere state artificiosamente create dall'utilizzatore; quindi la responsabilità per utilizzo di fatture inesistenti resta configurabile. Per Telatin le censure sono manifestamente infondate o non specifiche: la Corte d'appello ha motivato che, in quanto legale rappresentante e soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione, e per la contiguità con il marito reale gestore, poteva ritenersi che fosse consapevole dell'attività illecita; il dolo specifico è compatibile con il dolo eventuale. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che sanziona la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha interpretato che il reato può integrarsi anche quando la falsa documentazione sia stata artificiosamente creata dall'utilizzatore o da soggetti diversi dagli amministratori del presunto emittente
art. 110 cod. pen.
Concorrente di reato: utilizzato per ritenere la responsabilità in concorso fra più soggetti coinvolti nella condotta evasiva
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento normativo citato per i motivi di cassazione relativi alla mancanza o vizio della motivazione; la Corte ha ritenuto molte censure generiche o prive di specificità ai sensi di questa norma
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso di Telatin in relazione alla valutazione delle prove e alla loro valutazione in ordine al dolo; la Corte di Cassazione ha ritenuto adeguata la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine ai motivi di gravame e alla decisione di merito; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia comunque dato motivazioni sufficienti rispetto ai profili contestati
art. 546 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nelle doglianze sulla decisione d'appello; la Corte ha ritenuto non fondate le censure relative alla presunta omissione di risposta ai motivi di appello
Massime di principio
- L'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti integra reato anche quando la falsa documentazione sia stata prodotta o artificiosamente 'fatta apparire' dall'utilizzatore stesso: l'assenza di contestazione dell'emissione al presunto fornitore non esclude l'integrazione del reato.
- La qualifica formale di amministratore può comportare responsabilità penale se l'amministratore aveva il dovere di sottoscrivere la dichiarazione e sussistono elementi che consentono di ritenere la sua conoscenza o accettazione dell'attività evasiva (anche per contiguità familiare/rapporti stretti).
- Il dolo specifico richiesto per i reati tributari può essere concretamente integrato anche dal dolo eventuale, ossia dall'accettazione del rischio che l'uso delle fatture provochi l'evasione fiscale.
- La valutazione della prova di merito (accertamenti della Guardia di Finanza, processi verbali, riscontri documentali) è sindacabile in Cassazione solo nei limiti di motivi specifici e non generici: censure vaghe o prive di specificità sono dichiarate inammissibili.
- In sede di impugnazione è fondamentale circostanziare le censure: indicare con precisione quali elementi probatori sarebbero stati travisati o omessi e perché tali elementi avrebbero inciso sul convincimento del giudice; altrimenti il motivo rischia l'inammissibilità.
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