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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28721/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado: per Tchakal Younes due motivi principali: (i) violazione di legge (art. 110 cod. pen.) con riferimento al furto indicato sub g), contestando che i giudici di merito non avessero individuato la condotta concorsuale a base della responsabilità; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge per l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Per Lamini Yacine tre motivi: (i) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione per presunte contraddizioni tra motivazione e dispositivo, in particolare con riferimento all'accoglimento dell'appello del PM sulla posizione relativa al furto sub I e l'apparente mancanza di riscontro nel dispositivo circa la condanna/esclusione delle attenuanti; (ii) vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato sub I, lamentando che le risultanze istruttorie (identificazioni dagli agenti, dichiarazioni confessorie, immagini) non giustificassero la condanna; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto preclusa la rilettura in sede di legittimità degli elementi di fatto valutati dal giudice di merito e ha concluso che la Corte territoriale aveva fornito argomentazioni logiche e motivate a sostegno delle statuizioni di responsabilità: per il furto sub g) a carico di Tchakal sono state indicate la testimonianza della teste Frullini e le immagini di videosorveglianza riprese da tre angolazioni; per il reato sub I) sono state indicate immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza, l'individuazione da parte degli agenti di polizia giudiziaria e le dichiarazioni confessorie. Quanto alla presunta discrepanza tra motivazione e dispositivo per Lamini, la Corte ha osservato che la differenza non ha avuto effetti sul definitivo accertamento di responsabilità né sulla determinazione della pena, sicché il ricorrente non aveva interesse a farne valere il vizio. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato con richiamo alla personalità negativa degli imputati desumibile dalla gravità dei fatti, dal numero e dalla reiterazione dei reati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamata dai ricorrenti per contestare il presunto mancato accertamento del concorso nel reato (furto sub g)); la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale avesse individuato sufficienti elementi probatori (riconoscimento testimoniali e immagini di videosorveglianza) a fondamento della responsabilità concorsuale, perciò non sussiste violazione della norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a causa dell'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti in senso sostitutivo: i giudizi di merito sulle prove sono preclusi salvo vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione
  • Per contestare efficacemente la valutazione probatoria è necessario dimostrare vizi logici o contraddizioni formali nella motivazione del giudice del merito, non semplici alternative ricostruttive più plausibili
  • La presenza di immagini di videosorveglianza, riconoscimenti testimoniali e dichiarazioni confessorie costituisce argomentazione convincente per la responsabilità se la corte territoriale le motiva in modo coerente
  • Le discrepanze apparenti tra motivazione e dispositivo possono essere irrilevanti se non incidono sull'effettivo accertamento di responsabilità o sul trattamento sanzionatorio; l'interesse a impugnare richiede che il vizio abbia effetti concreti
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla valutazione negativa della personalità del reo se desumibile dalla gravità, dal numero e dalla reiterazione delle condotte delittuose
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese e somme in favore della Cassa delle Ammende; quindi il ricorso deve essere ben fondato anche per evitare sanzioni economiche

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