Cassazione Penale, Sentenza n. 28721/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado: per Tchakal Younes due motivi principali: (i) violazione di legge (art. 110 cod. pen.) con riferimento al furto indicato sub g), contestando che i giudici di merito non avessero individuato la condotta concorsuale a base della responsabilità; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge per l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Per Lamini Yacine tre motivi: (i) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione per presunte contraddizioni tra motivazione e dispositivo, in particolare con riferimento all'accoglimento dell'appello del PM sulla posizione relativa al furto sub I e l'apparente mancanza di riscontro nel dispositivo circa la condanna/esclusione delle attenuanti; (ii) vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato sub I, lamentando che le risultanze istruttorie (identificazioni dagli agenti, dichiarazioni confessorie, immagini) non giustificassero la condanna; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto preclusa la rilettura in sede di legittimità degli elementi di fatto valutati dal giudice di merito e ha concluso che la Corte territoriale aveva fornito argomentazioni logiche e motivate a sostegno delle statuizioni di responsabilità: per il furto sub g) a carico di Tchakal sono state indicate la testimonianza della teste Frullini e le immagini di videosorveglianza riprese da tre angolazioni; per il reato sub I) sono state indicate immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza, l'individuazione da parte degli agenti di polizia giudiziaria e le dichiarazioni confessorie. Quanto alla presunta discrepanza tra motivazione e dispositivo per Lamini, la Corte ha osservato che la differenza non ha avuto effetti sul definitivo accertamento di responsabilità né sulla determinazione della pena, sicché il ricorrente non aveva interesse a farne valere il vizio. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato con richiamo alla personalità negativa degli imputati desumibile dalla gravità dei fatti, dal numero e dalla reiterazione dei reati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro tremila.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamata dai ricorrenti per contestare il presunto mancato accertamento del concorso nel reato (furto sub g)); la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale avesse individuato sufficienti elementi probatori (riconoscimento testimoniali e immagini di videosorveglianza) a fondamento della responsabilità concorsuale, perciò non sussiste violazione della norma
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a causa dell'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti in senso sostitutivo: i giudizi di merito sulle prove sono preclusi salvo vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione
- Per contestare efficacemente la valutazione probatoria è necessario dimostrare vizi logici o contraddizioni formali nella motivazione del giudice del merito, non semplici alternative ricostruttive più plausibili
- La presenza di immagini di videosorveglianza, riconoscimenti testimoniali e dichiarazioni confessorie costituisce argomentazione convincente per la responsabilità se la corte territoriale le motiva in modo coerente
- Le discrepanze apparenti tra motivazione e dispositivo possono essere irrilevanti se non incidono sull'effettivo accertamento di responsabilità o sul trattamento sanzionatorio; l'interesse a impugnare richiede che il vizio abbia effetti concreti
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla valutazione negativa della personalità del reo se desumibile dalla gravità, dal numero e dalla reiterazione delle condotte delittuose
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese e somme in favore della Cassa delle Ammende; quindi il ricorso deve essere ben fondato anche per evitare sanzioni economiche
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