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Ordinanza

Ordinanza n. 110/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza anche mediante la nomina di un Commissario ad acta del giudicato formatosi sulla Sentenza del T.A.R. Pescara, sez. I, n. 282 del 9 luglio 2025 che ha accolto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente e per la declaratoria di nullità - del D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025 recante “Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2025/2026”; - ove occorra e anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia, il D.R. n. 920 del 2021, il Regolamento di Ateneo nonché lo Statuto di Ateneo; nonché, in ogni caso, per la condanna - dell'Ateneo resistente al pagamento in favore della ricorrente di una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. - dell'Ateneo al risarcimento dei danni subìti e subendi dalla ricorrente a causa della mancata esecuzione della predetta sentenza.

Giustizia amministrativa202500604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, nonché gli atti presupposti e conseguenti, dedotti anche come nulli per violazione del giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza, anche mediante nomina di un commissario ad acta, della sentenza del TAR Pescara n. 282 del 9 luglio 2025, che aveva accolto un precedente ricorso da lei proposto. Ha chiesto inoltre la declaratoria di nullità dell'avviso di selezione adottato dall'Università con decreto rettorale del 2 dicembre 2025 e degli eventuali atti presupposti, conseguenti e consequenziali, nonché la condanna dell'Ateneo al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sui criteri e sulle modalità utilizzati dall'Università per la ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte e per la determinazione complessiva dei dieci posti indicati nell'avviso impugnato.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di ottemperanza, di declaratoria di nullità, di penalità di mora e di risarcimento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'Università di depositare una relazione dettagliata e documentata sui criteri e sulle modalità seguiti per individuare i posti disponibili per ciascuna coorte e per determinare il numero complessivo di dieci posti previsto dall'avviso di selezione. L'adempimento deve essere eseguito entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 17 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento

    La norma è stata invocata dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; l'ordinanza non decide tale domanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la decisione richiede chiarimenti sui criteri amministrativi utilizzati per determinare la portata concreta dell'attività esecutiva o il contenuto dell'atto adottato in asserita esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e documentata prima di decidere le domande di ottemperanza e di nullità.
  • L'incombente istruttorio imposto dal giudice amministrativo deve essere adempiuto entro il termine espressamente stabilito nell'ordinanza; il termine può essere qualificato come perentorio nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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