Sentenza n. 1244/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione prot. n. -OMISSIS- S.P. del 13.04.2022, notificata il 3.05.2022, con la quale il Comandante provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la determinazione prot. n. -OMISSIS- del 4.02.2022, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare del rimprovero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comandante provinciale dei Carabinieri aveva respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero inflitta dal Comandante di Compagnia. L'addebito riguardava l'avere consentito, durante il servizio e fuori dall'orario di apertura al pubblico, l'accesso e la permanenza in caserma di un luogotenente dell'Arma, libero dal servizio e in abiti civili, presentatosi come rappresentante sindacale per sorvegliare l'attività di una delegazione della rappresentanza militare. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione del principio di imparzialità per la mancata astensione del Comandante provinciale, autore del rapporto disciplinare e poi decisore del ricorso gerarchico; dall'altro, il difetto di motivazione e l'arbitrarietà dell'esercizio del potere disciplinare, sostenendo di avere agito per rispettare le prerogative sindacali riconosciute dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 e dalla circolare ministeriale del 22 agosto 2019, senza che fosse individuabile una disposizione violata o un concreto nocumento al servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla mancata astensione, ha ritenuto che l'art. 6-bis della l. 241/1990 richieda una situazione di conflitto di interessi concreta e dimostrata. Il Comandante provinciale non aveva agito quale persona direttamente offesa dalla condotta del militare, ma aveva trasmesso il rapporto disciplinare nell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1397 del d.lgs. 66/2010, limitandosi a rappresentare gli elementi obiettivi dei fatti senza formulare proposte sulla sanzione. Non ricorreva quindi una situazione assimilabile alla grave inimicizia o alle ipotesi in cui il comandante sia personalmente vittima delle offese disciplinari. Quanto alla contestazione sostanziale, il giudice ha ritenuto che la presenza del rappresentante sindacale non rispettasse le condizioni previste dalla circolare ministeriale: non era stata programmata né autorizzata dalla linea di comando, non era stata comunicata nei termini previsti, era finalizzata a sorvegliare l'attività della rappresentanza militare anziché a incontrare il personale, si svolgeva durante il servizio e aveva intralciato le normali attività della stazione e le funzioni del comandante. La sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 non costituiva quindi un'esimente per il comportamento sanzionato. La contestazione disciplinare era sufficientemente motivata, poiché individuava la condotta, il venir meno ai doveri connessi al grado e l'intralcio arrecato al servizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis l. 241/1990
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
La situazione di conflitto di interessi deve essere concreta e dimostrata; non sono sufficienti richiami generici o ipotetici.
art. 51 c.p.c.
La grave inimicizia rilevante ai fini dell'astensione richiede reciprocità, origine in rapporti personali ed estrinsecazione in circostanze documentate e inequivocabili di conflittualità.
art. 1397 d.lgs. 66/2010
Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.
La trasmissione del rapporto disciplinare costituisce adempimento di un dovere di segnalazione e, se limitata agli elementi obiettivi senza proposte sulla sanzione, non determina di per sé un conflitto di interessi del segnalante.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
La sanzione disciplinare è stata irrogata tenendo conto dei criteri richiamati dalla disposizione.
art. 717 d.lgs. 66/2010
La disposizione è stata richiamata nell'addebito quale fonte dei doveri attinenti al grado violati dalla condotta.
art. 713, comma 2, d.lgs. 66/2010
La disposizione è stata richiamata nell'addebito disciplinare insieme all'art. 717 del d.lgs. 66/2010.
art. 1475, comma 2, d.lgs. 66/2010
I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione nella parte in cui vietava integralmente la costituzione o l'adesione ad associazioni sindacali, sostituendola con una disciplina che consente la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
art. 1478, comma 7, d.lgs. 66/2010
le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale
La disposizione individua limiti alla competenza degli organismi di rappresentanza militare, richiamati dalla Corte costituzionale quale parte del quadro regolatorio applicabile nelle more dell'intervento legislativo.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità dell'amministrazione può imporre l'astensione quando il comandante sia personalmente offeso dalla condotta disciplinare; tale situazione non è stata ravvisata nel caso concreto.
sentenza Corte costituzionale n. 120/2018
Il riconoscimento della libertà associativa sindacale dei militari non elimina i limiti organizzativi e funzionali né consente presenze sindacali non programmate, non autorizzate o dirette a sorvegliare l'attività della rappresentanza militare.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 6-bis della l. 241/1990, il conflitto di interessi che impone l'astensione del titolare del potere decisorio deve essere concreto, attuale o comunque specificamente dimostrato; la mera partecipazione a un precedente atto procedimentale obbligatorio, quale la trasmissione di un rapporto disciplinare contenente i soli elementi obiettivi dei fatti, non determina automaticamente l'incompatibilità nel successivo esercizio del potere decisorio.
- Nel procedimento disciplinare militare, il superiore che segnala l'infrazione nell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1397 del d.lgs. 66/2010 non versa, per il solo fatto della segnalazione, in una situazione di conflitto di interessi, purché non sia personalmente offeso dalla condotta e non abbia formulato valutazioni o proposte sulla specie e sull'entità della sanzione.
- Il riconoscimento delle prerogative sindacali dei militari non legittima l'accesso e la permanenza in caserma di rappresentanti sindacali al di fuori delle modalità organizzative previste dall'amministrazione: devono essere rispettate, in particolare, la programmazione, l'autorizzazione o comunicazione nei termini prescritti, la finalità dell'incontro con il personale e il divieto di intralcio alle attività del reparto.
- La condotta del militare che consenta l'accesso e la permanenza in caserma di una persona libera dal servizio e in abiti civili, priva di titolo e fuori dall'orario di apertura al pubblico, può assumere rilievo disciplinare quando determini un intralcio alle normali attività del reparto e alle ordinarie funzioni di servizio, anche se il militare invoca l'intento di tutelare prerogative sindacali.
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