Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30758/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute certificate): il ricorrente ha dedotto (1) insufficiente prova dell'avvenuto rilascio delle certificazioni ai sostituiti e (2) erronea attribuzione della responsabilita' penale a lui quale legale rappresentante, non essendo amministratore delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per genericita' e per essere un motivo nuovo formulato in sede di udienza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto, congiuntamente alla motivazione di primo grado, che sussistesse prova dell'avvenuto rilascio delle certificazioni (dichiarazioni dell'imputato e di un teste, dati risultanti dal Mod. 770 e verifiche fiscali) e del superamento della soglia di punibilita'. Tuttavia, verificata la decorrenza dei termini prescrizionali (fatto commesso il 21/09/2015) e l'assenza di eventi interruttivi o di sospensione, la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Inoltre ha revocato la confisca per equivalente in quanto non applicabile retroattivamente in base alla giurisprudenza di legittimita' (Sezioni Unite) e ai principi costituzionali.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma incriminatrice del delitto di omesso versamento di ritenute certificate; la Corte discute la prova della componente conmissiva relativa al rilascio delle certificazioni e alla soglia di punibilita'.

  • art. 7, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 158/2015

    Modifica che aveva inserito la possibilita' di far riferimento al Mod. 770 per dimostrare ritenute 'dovute sulla base della stessa dichiarazione'; la Corte osserva che la novella opera pro futuro e non puo' essere usata per fatti anteriori.

  • sentenza Corte cost. n. 175/2022

    Ha annullato per eccesso di delega la novella del 2015, con effetto di rimuovere la modifica normativa discussa e ricondurre l'interpretazione alle regole previgenti.

  • Sezioni Unite, sent. 1 giugno 2018, n. 24782

    Conferma il principio che per i fatti anteriori alla modifica legislativa la mera produzione del Mod. 770 non e' sufficiente a provare il rilascio delle certificazioni; serve prova dell'effettivo rilascio ai sostituiti.

  • Sez. U, sent. n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito)

    Stabilisce che la disciplina della confisca per equivalente di cui all'art. 578-bis c.p.p. non puo' essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, essendo sanzionatoria.

  • art. 2, comma quarto, cod. pen. e art. 25, comma secondo, Cost.

    Principi costituzionali e codicistici che vietano l'applicazione retroattiva di norme piu' gravose, richiamati per escludere la confisca per equivalente sui fatti anteriori.

Massime di principio

  • In casi di omesso versamento di ritenute antecedenti alla modifica del 2015, la mera produzione del Mod. 770 non e' normalmente sufficiente a provare l'avvenuto rilascio delle certificazioni: e' necessaria prova dell'effettivo rilascio ai sostituiti (dichiarazioni, testimonianze, altri documenti).
  • Le informazioni rese in giudizio dall'imputato e da testimoni, se coerenti col resto del materiale probatorio e con la verifica fiscale, possono integrare la prova del rilascio delle certificazioni.
  • Eccepire tardivamente responsabilita' manageriali diverse (es. addebito a chi non era effettivamente amministratore delegato) puo' rendere il motivo di impugnazione inammissibile se introdotto solo in sede di udienza o in forma generica.
  • Prima di proporre o resistere a ricorsi, verificare sempre i termini di prescrizione: anche se la responsabilita' e' accertata, il reato puo' estinguersi per decorso del termine se non vi sono cause interruttive o sospensive.
  • La confisca per equivalente prevista da norme introdotte successivamente al fatto non puo' essere applicata retroattivamente se la misura ha natura sanzionatoria; occorre valutare la compatibilita' con il divieto di retroattivita'.
  • Il legale rappresentante puo' essere ritenuto penalmente responsabile per obblighi tributari gravanti sulla societa', anche se non curi materialmente la gestione, salvo prova contraria circa la delega specifica degli adempimenti tributari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.