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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21981/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare in tronco intimato a un direttore generale di una società di trasporto pubblico locale per avere disposto, di propria iniziativa, il superiore inquadramento di tre dipendenti. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo, tra l'altro, che: il licenziamento fosse nullo perché fondato su motivo illecito e/o discriminatorio e ritorsivo; esistesse un patto individuale di stabilità del rapporto rescindibile solo per giusta causa; egli fosse legittimato, in base alla disciplina del settore e allo statuto societario, ad avviare autonomamente i procedimenti di promozione; la contestazione disciplinare non gli avesse addebitato la specifica violazione poi valorizzata dai giudici di merito; l'amministratore fosse comunque a conoscenza delle promozioni; la sanzione espulsiva fosse sproporzionata. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione, ritenendo centrale la mancata condivisione delle promozioni con l'amministratore e la lesione del rapporto fiduciario. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato otto motivi, deducendo violazioni di legge, omesso esame di fatti decisivi, ultrapetizione, erronea interpretazione delle norme sul licenziamento e sproporzione della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, in larga parte, le censure che prospettavano il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme e quelle che, sotto la veste di violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti. Nel merito, ha giudicato infondato il primo motivo sul motivo illecito/discriminatorio perché, per la nullità del licenziamento ritorsivo, occorre che l'intento vessatorio sia stato causa esclusiva del recesso; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che nel rapporto dirigenziale la giusta causa va commisurata alla natura fiduciaria del rapporto e può derivare anche da condotte non integranti una gravissima inadempienza in senso comune. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi, perché denunciavano in modo improprio ultrapetizione o perché sollecitavano accertamenti di fatto e un nuovo giudizio di proporzionalità della sanzione. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese, con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 604/1966

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del licenziamento per motivo illecito/discriminatorio; la Corte ribadisce che per il licenziamento ritorsivo occorre che il motivo illecito sia causa esclusiva del recesso

  • art. 15 L. n. 300/1970

    richiamato dal ricorrente in tema di divieto di atti discriminatori; la Corte distingue il regime del licenziamento discriminatorio da quello ritorsivo

  • art. 3 L. n. 108/1990

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dei licenziamenti

  • D.Lgs. n. 215/2003, artt. 1-5

    richiamato dal ricorrente in tema di discriminazioni; la Corte osserva che il fattore di rischio discriminatorio deve essere allegato e provato

  • D.Lgs. n. 216/2003, artt. 1-5

    richiamato dal ricorrente in tema di discriminazioni

  • art. 1345 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il motivo illecito determinante

  • art. 1324 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto del motivo illecito

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali UE

    richiamato dal ricorrente in tema di non discriminazione

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte dichiara inammissibili i motivi che, sotto apparente violazione di legge, celano una richiesta di rivalutazione del merito; il vizio n. 5 è precluso in doppia conforme se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione al vizio di cui all'art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme

  • art. 2119 c.c.

    la Corte afferma che, nel rapporto dirigenziale, la giusta causa va valutata in relazione alla natura fiduciaria del rapporto e che anche condotte idonee a incrinare tale fiducia possono legittimare il recesso

  • art. 1 L. n. 604/1966

    richiamato dal ricorrente in tema di giustificazione del licenziamento

  • art. 3 L. n. 604/1966

    richiamato dal ricorrente in tema di giustificato motivo/giusta causa

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati per l'interpretazione degli accordi individuali e dello statuto societario; la Corte reputa le censure in larga misura volte a un nuovo esame del fatto

  • artt. 34 e 39 CCNL dirigenti imprese servizi di pubblica utilità 22.12.2009

    richiamati dal ricorrente per sostenere la stabilità del rapporto e la disciplina del recesso

  • artt. 2103 e 2104 c.c.

    richiamati dal ricorrente per rivendicare la legittimità delle promozioni e delle mansioni superiori

  • art. 2396 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la ripartizione di poteri e responsabilità nell'organizzazione societaria

  • art. 2381 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri gestori e di direzione

  • art. 18 Regolamento allegato al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148

    richiamato dal ricorrente come base normativa della facoltà del direttore di avviare il procedimento di promozione; la Corte ritiene che la doglianza non scalfisca la ratio decidendi sul difetto di coordinamento con l'amministratore

  • art. 28 Statuto A.IR. S.p.A.

    richiamato dal ricorrente per delimitare le attribuzioni del direttore generale

  • artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per denunciare ultrapetizione e vizi di valutazione della prova; la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre i limiti del devoluto e considera molte censure meramente fattuali

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'accertamento sulla conoscenza delle promozioni da parte dell'amministratore; la Corte reputa la doglianza una richiesta di rivalutazione del fatto

  • art. 2106 c.c.

    richiamato in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare

  • art. 7 Statuto dei lavoratori

    richiamato dal ricorrente in tema di procedimento disciplinare e sanzione

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di tutela, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel licenziamento intimato per motivo illecito o ritorsivo, la nullità richiede che l'intento illecito del datore abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere; non è necessario un giudizio di comparazione tra il motivo illecito e gli altri possibili motivi legittimi del recesso solo se si controverte di ritorsione, mentre il licenziamento discriminatorio segue un regime diverso e può essere nullo anche se concorre con un motivo legittimo, ma il fattore di rischio discriminatorio deve essere allegato e provato dal lavoratore.
  • Nel rapporto di lavoro dirigenziale la giusta causa va valutata con particolare riferimento alla natura fiduciaria del rapporto, alla posizione apicale del dirigente, alle mansioni affidate e all'incidenza concreta della condotta sull'affidamento futuro del datore; non occorre che il recesso sia una extrema ratio in senso rigoroso come per gli altri lavoratori.
  • Le censure di legittimità che, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando è dedotto in presenza di doppia conforme senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, e comunque non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o decide su questioni estranee al perimetro del giudizio; non ricorre quando il giudice qualifica giuridicamente diversamente i fatti allegati o ne trae conseguenze in punto di diritto.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare quando esso sia stato già motivatamente compiuto dai giudici di merito, salvo errori di diritto specificamente dedotti e autosufficienti.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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