Cassazione Civile, Sentenza n. 2226/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, pur avendo revocato il decreto ingiuntivo di primo grado, aveva escluso l'applicabilità dei limiti di isolamento acustico del DPCM 5 dicembre 1997 alle partizioni interne (orizzontali e verticali) della residenza turistico-alberghiera, ritenendo la struttura unitaria e funzionalmente vincolata all'albergo. La ricorrente deduceva la violazione del DPCM 1997 e della legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447) con riferimento ai requisiti per l'isolamento da calpestio e delle partizioni verticali, nonché la mancata pronuncia sul risarcimento per inadempimento contrattuale (art. 1668 c.c.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (attinenti all'applicabilità del DPCM 5 dicembre 1997 agli "ambienti abitativi" costituenti le unità della residenza turistico-alberghiera e all'applicabilità del valore limite per isolamento da calpestio), assorbendo il terzo motivo. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia errato nel ritenere le unità interne esenti dall'applicazione del DPCM per la sola qualifica "unitaria" dell'albergo; ha precisato che il DPCM richiama la nozione di "ambienti abitativi" della L. 447/1995 e che la tabella B del DPCM applica l'indice Rw alle separazioni tra due distinte unità immobiliari e, al contempo, indica il riferimento per la categoria C (alberghi). Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per la corretta applicazione del DPCM e la valutazione delle conseguenze sul rapporto contrattuale, demandando anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (requisiti acustici passivi degli edifici)
Il DPCM definisce limiti in decibel per i requisiti di isolamento acustico degli "ambienti abitativi"; la Corte afferma che il decreto si applica anche alle unità abitative interne di una residenza turistico-alberghiera quando tali unità costituiscono distinti "ambienti abitativi" e che la tabella B individua valori (es. Rw 50) riferiti agli elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari, applicabili anche agli edifici della categoria C (alberghi) con riferimento alle separazioni tra unità distinte.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), art. 2, comma 1, lett. b)
ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive ...
Il DPCM richiama la definizione di "ambienti abitativi" di questa legge: ciascun ambiente interno destinato alla permanenza di persone può essere considerato ai fini dell'applicazione dei requisiti acustici. Ne consegue che più ambienti interni autonomi all'interno di una stessa struttura ricettiva possono rientrare nella tutela del DPCM.
Art. 3, comma 1, lett. e) L. 26/10/1995 n. 447
Attribuisce allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, rimandando all'emanazione di un decreto (il DPCM 1997) per la disciplina tecnica.
Direttiva 2002/49/CE e D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194
Rilevate come quadro sovranazionale e recepimento nazionali in tema di determinazione e gestione del rumore ambientale; la Corte le richiama per contestualizzare il quadro normativo e la necessità di criteri tecnici di riferimento.
Art. 11, comma 5, legge 7 luglio 2009, n. 88 (poi modificato) e art. 15 Legge 4 giugno 2010 n. 96
"in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici ... non trova applicazione nei rapporti tra privati ..." (testo dell'art. 11, comma 5, L. n. 88/2009) ; la L. 96/2010 ha sostituito la disposizione con altra interpretativa poi dichiarata incostituzionale
La Corte osserva che, ratione temporis, il contratto di cui è causa precede l'efficacia della disposizione e pertanto il DPCM 1997 trova applicazione. Inoltre, anche quando la disciplina fosse stata formalmente esclusa nei rapporti tra privati, il DPCM può comunque costituire parametro tecnico di riferimento sullo stato dell'arte esigibile per verificare gravi difetti di insonorizzazione.
Codice civile, artt. 1667, 1668 e 1669
Norme relative alla responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera e alle azioni esperibili dal committente (risoluzione del contratto, restituzione e risarcimento). La Corte ha ritenuto che la verifica del rispetto dei requisiti acustici sia rilevante per accertare l'eventuale inadempimento e i relativi rimedi ex art. 1668 c.c.
Massime di principio
- Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applica agli "ambienti abitativi" anche quando questi sono posti all'interno di una struttura ricettiva: le singole unità abitative autonomamente godibili possono essere considerate ambienti abitativi soggetti ai requisiti acustici.
- La qualificazione di una struttura come "unitaria" o "alberghiera" non esclude automaticamente l'applicazione dei limiti del DPCM: occorre valutare la sussistenza di ambienti autonomi e di separazioni tra distinte unità immobiliari.
- La tabella B del DPCM individua valori (es. Rw per separazioni verticali) riferiti agli elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari e tali valori si applicano anche agli edifici in categoria C (alberghi) con riferimento alle separazioni tra unità distinte.
- Il DPCM può essere utilizzato come criterio tecnico di riferimento per determinare lo stato dell'arte esigibile al momento della costruzione e quindi per accertare la presenza di vizi ai fini delle azioni previste dal codice civile, anche quando questioni legislative successive tentino di limitarne l'efficacia nei rapporti tra privati.
- In caso di contestazione tecnica (es. isolamento da calpestio o aereo), il giudice deve disporre o valorizzare idonea consulenza tecnica che applichi i parametri del DPCM per verificare la conformità e valutare le conseguenze contrattuali (risoluzione, riduzione del corrispettivo, risarcimento).
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