Direttiva 2014/37
Direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014 , che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2014/37/UE aggiorna la disciplina dell’Unione sull’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, inserendo nel quadro della direttiva 91/671/CEE anche i sistemi omologati ai sensi del regolamento UNECE n. 129. L’intervento recepisce l’evoluzione tecnica internazionale in materia di sistemi avanzati di ritenuta per bambini e rende tali prescrizioni alternative a quelle già previste dal regolamento UNECE n. 44/03. Gli Stati membri devono adeguare la propria normativa entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva.
Modifica la direttiva 91/671/CEE per aggiornare le regole sull’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, includendo i sistemi omologati secondo il regolamento UNECE n. 129.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono imporre l’uso dei sistemi di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 in circolazione. Riguarda gli occupanti di tali veicoli, in particolare i bambini di statura inferiore a 150 cm e, nei veicoli privi di sistemi di sicurezza, i bambini sotto i tre anni o sopra i tre anni ma sotto i 150 cm. Si applica alle modalità di omologazione e installazione dei sistemi di ritenuta per bambini conformi al regolamento UNECE 44/03, alla direttiva 77/541/CEE o al regolamento UNECE n. 129, e non incide sulle disposizioni complementari della direttiva 91/671/CEE in materia di installazione e omologazione.
Modifica della disciplina sull’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini
La direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione interviene sulla direttiva 91/671/CEE per aggiornare le norme dell’Unione in materia di uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. L’intervento risponde all’evoluzione tecnica internazionale e, in particolare, all’adozione del regolamento UNECE n. 129 sui sistemi avanzati di ritenuta per bambini.
Contesto e finalità
Nei considerando si richiama l’adesione della Comunità all’Accordo UNECE del 1958 riveduto e il principio secondo cui, quando esiste una corrispondenza di campo di applicazione, le prescrizioni tecniche UNECE possono diventare alternative agli allegati tecnici delle direttive particolari dell’Unione. La Commissione evidenzia che il regolamento UNECE n. 129, entrato in vigore il 9 luglio 2013, introduce prescrizioni alternative e più avanzate rispetto al regolamento UNECE n. 44, tenendo conto di profili come l’impatto laterale, la posizione rivolta all’indietro per i bambini fino a 15 mesi, la compatibilità con veicoli diversi e l’adattabilità alle dimensioni dei bambini.
Ambito applicativo materiale
La modifica riguarda gli obblighi di uso dei sistemi di sicurezza nei veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3. Gli Stati membri devono far sì che tutti gli occupanti di tali veicoli utilizzino i dispositivi di sicurezza di cui il veicolo è provvisto. Per i bambini di statura inferiore a 150 cm, l’uso del sistema di ritenuta per bambini resta obbligatorio e deve essere calibrato sulle caratteristiche fisiche del minore.
Regole specifiche per i bambini
Il testo sostituito dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), precisa che:
- i bambini di statura inferiore a 150 cm, su veicoli dotati di sistemi di sicurezza, devono essere assicurati mediante un sistema di ritenuta per bambini di classe integrale o non integrale, conforme alla classificazione richiamata dalla direttiva;
- per i sistemi omologati ai sensi del regolamento UNECE n. 129, l’adeguatezza si valuta anche in base alle dimensioni e al peso massimo dell’occupante indicati dal fabbricante;
- nei veicoli privi di sistemi di sicurezza, i bambini di età inferiore a tre anni non possono viaggiare;
- nei medesimi veicoli, i bambini di età superiore a tre anni ma con statura inferiore a 150 cm non possono occupare un sedile anteriore, salvo il rinvio contenuto nel punto ii) del testo modificato.
Omologazione e installazione dei sistemi di ritenuta
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), viene riscritto per ammettere come sistemi di ritenuta per bambini utilizzabili quelli omologati secondo:
- il regolamento UNECE 44/03;
- la direttiva 77/541/CEE;
- il regolamento UNECE n. 129;
- nonché le eventuali successive modifiche di tali atti.
La direttiva chiarisce inoltre che il sistema deve essere installato conformemente alle informazioni sul montaggio fornite dal fabbricante, che possono assumere la forma di manuale di istruzioni, foglio illustrativo o pubblicazione elettronica. Tali istruzioni devono indicare con precisione in quale misura e su quali tipi di veicolo il sistema può essere utilizzato in condizioni di sicurezza.
Recepimento e obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla scelta nazionale.
È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento e delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e natura dell’atto
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto direttiva di esecuzione, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi per adeguare l’ordinamento interno.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle regole sull’uso dei sistemi di sicurezza
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/671/CEE è sostituito. Gli Stati membri devono prescrivere che tutti gli occupanti dei veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 in circolazione utilizzino i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti. Per i bambini di statura inferiore a 150 cm che viaggiano su tali veicoli dotati di sistemi di sicurezza, è obbligatorio l’uso di un sistema di ritenuta per bambini di classe integrale o non integrale, adeguato alle caratteristiche fisiche del minore secondo la classificazione richiamata dalla direttiva o, per i sistemi omologati ai sensi del regolamento UNECE n. 129, in base alle dimensioni e al peso massimo indicati dal fabbricante.
Divieti specifici per veicoli privi di sistemi di sicurezza
Per i veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di sicurezza, i bambini di età inferiore ai tre anni non possono viaggiare; i bambini di età superiore ai tre anni che non raggiungono 150 cm di statura non possono occupare un sedile anteriore, salvo quanto previsto dal punto ii) richiamato nel testo modificato.
Regole di omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è sostituito per stabilire che i sistemi di ritenuta per bambini utilizzati devono essere omologati conformemente al regolamento UNECE 44/03 o alla direttiva 77/541/CEE, oppure al regolamento UNECE n. 129, comprese le eventuali successive modifiche. È inoltre richiesto che il sistema sia installato secondo le informazioni sul montaggio fornite dal fabbricante (ad esempio manuale di istruzioni, foglio illustrativo o pubblicazione elettronica), che precisano in quale misura e su quali tipi di veicolo il sistema può essere utilizzato in condizioni di sicurezza.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa e comunicarle immediatamente alla Commissione. Quando adottano tali disposizioni, devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari.
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