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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43666/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/02/2023 che aveva respinto l'opposizione all'atto del 15/12/2022 di rigetto della remissione del debito per spese processuali. Il rigetto era fondato sulla valutazione che il ricorrente, in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, non aveva mantenuto una condotta regolare: in particolare aveva rifiutato o non reso possibile più volte l'esame della matrice pilifera fissato per il 08/03/2018, comportamento dal quale il magistrato di sorveglianza ha desunto la volontà di eludere i controlli e la persistenza dell'uso di sostanze stupefacenti. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 6 comma 2 del d.P.R. 115/2002 per non aver valutato comparativamente l'intero percorso rieducativo (inclusa la relazione UEPE e un esame negativo del 10/04/2018).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia contrastato specificamente la motivazione centrale del magistrato di sorveglianza (ossia il rifiuto reiterato di fornire una matrice pilifera adeguata) e che il giudizio sulla regolarità della condotta si limiti al periodo di esecuzione della misura alternativa (circa dal 26/07/2017 al 02/02/2019). È stato confermato che la mancata collaborazione ai controlli può portare a una valutazione negativa anche se il condannato ha svolto precedenti attività risocializzanti. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato accompagnato dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte osserva che l'impugnante avrebbe dovuto confrontarsi direttamente con la motivazione specifica del magistrato di sorveglianza, quindi il vizio prospettato non è stato adeguatamente provato o sviluppato nel ricorso.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Il ricorrente invocava la norma per ottenere una valutazione comparativa dell'intero comportamento. La Corte interpreta la norma come richiamabile per il principio di valutazione comparativa, ma precisa che tale valutazione va circoscritta al periodo di esecuzione della misura alternativa e che il magistrato ha adeguatamente motivato la sua valutazione, tenendo conto della mancata collaborazione ai controlli.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: sez. 1 n. 28257 del 26/03/2021 (Lucariello)

    Richiamata in favore dell'orientamento secondo cui la verifica della "regolare condotta" ai fini della remissione del debito deve riguardare il periodo di esecuzione della misura alternativa e che anche un singolo illecito disciplinare, valutato nel contesto delle caratteristiche, del tempo e delle modalità, può escludere la valutazione positiva della condotta.

Massime di principio

  • La valutazione della "regolare condotta" ai fini di remissioni o benefici deve concentrarsi sul periodo di esecuzione della misura alternativa o della detenzione e non su comportamenti pregressi lontani nel tempo.
  • Il rifiuto o la mancata collaborazione ripetuta ai controlli (es. mancata esecuzione di esami richiesti) può giustificare una valutazione negativa e la negazione di benefici, anche se il soggetto ha compiuto azioni risocializzanti in altri momenti.
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento motivato è necessario confrontarsi direttamente con le motivazioni specifiche addotte dall'autorità; contestazioni generiche o non specifiche rischiano di essere dichiarate infondate.
  • La commissione di un singolo illecito disciplinare durante il periodo di esecuzione della misura può essere sufficiente a escludere la regolarità della condotta, purché la valutazione comparativa consideri la gravità, il tempo e le modalità dell'illecito rispetto alla condotta complessiva.
  • In caso di rigetto del ricorso il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, in ricorso è opportuno valutare la fondatezza e la completezza delle ragioni prima di agire.

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