Cassazione Penale, Ordinanza n. 32431/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità del primo motivo e per insindacabilità, in presenza di motivazione congrua, del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti censurato con il secondo motivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato una sentenza della Corte di appello di Napoli, deducendo, con il primo motivo, vizi di motivazione e violazione dell'art. 110 c.p. in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente assertivo, privo della necessaria specificità critica e non correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata. Con il secondo motivo, la ricorrente ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti. Anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché il giudizio di bilanciamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando sia congruamente motivato. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva giustificato il giudizio di equivalenza valorizzando l'entità apprezzabile del profitto illecito e l'atteggiamento processuale complessivamente non collaborativo.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
La disposizione è richiamata in relazione alla censura sull'affermazione di responsabilità; il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione impugnata.
art. 133 c.p.
I parametri di cui all'art. 133 c.p. possono essere utilizzati dal giudice di merito per motivare il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, senza necessità di un'analitica esposizione di tutti i criteri considerati.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Sanziona con l'inammissibilità i motivi di impugnazione privi della necessaria specificità.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni assertive e non realizzi un puntuale confronto critico con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti costituisce espressione del potere valutativo del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Per motivare il giudizio di bilanciamento non è necessaria un'analitica esposizione di tutti i parametri valutati, essendo sufficiente il richiamo congruo anche ad alcuni degli elementi indicati dall'art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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