Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/10/2019 n. 5628 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Liquidazione e Controlli - Indagini finanziarie - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Riferibilità ad operazioni imponibili - Presunzione - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Contenuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un accertamento delle imposte sui redditi fondato sui dati risultanti dai conti correnti bancari. L'Amministrazione ha utilizzato i versamenti e le altre movimentazioni bancarie come elementi presuntivi della sussistenza di operazioni imponibili. Il contribuente contestava, o comunque era chiamato a giustificare, la riferibilità di tali movimentazioni a redditi imponibili.

La decisione

La sentenza afferma che, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio producendo i dati e gli elementi emergenti dai conti correnti. Da ciò deriva un'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, con giustificazioni specifiche e analitiche per ciascun versamento bancario, che le somme non sono riferibili a operazioni imponibili. Non è sufficiente una spiegazione generica o complessiva delle movimentazioni. In base al principio enunciato, la contestazione del contribuente non può essere accolta se manca tale prova analitica.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti.

    Le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione legale relativa della riferibilità a operazioni imponibili. Una volta acquisiti e utilizzati dall'Amministrazione, spetta al contribuente fornire la prova contraria, specifica e analitica, per ciascuna movimentazione contestata.

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    La regola generale sull'onere della prova è integrata dalla presunzione prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, con conseguente necessità per il contribuente di dimostrare l'irrilevanza reddituale delle singole movimentazioni bancarie.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale si fonda su dati bancari, l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare autonomamente l'imponibilità di ogni singola somma: è sufficiente produrre le risultanze dei conti correnti nei casi previsti dalla legge.
  • Il contribuente deve fornire una prova concreta, documentata e analitica per ogni versamento contestato, indicando origine, causale, soggetto coinvolto e ragione per cui la somma non costituisce reddito imponibile.
  • Non sono normalmente sufficienti dichiarazioni generiche, ricostruzioni complessive o la semplice affermazione che i movimenti derivano da disponibilità personali, prestiti, restituzioni o trasferimenti non reddituali.
  • Per difendersi efficacemente da un accertamento bancario è opportuno predisporre una riconciliazione completa tra estratti conto, documenti contabili, contratti, ricevute e dichiarazioni fiscali, collegando ogni movimento alla relativa giustificazione.
  • La mancata dimostrazione analitica dell'irrilevanza fiscale delle movimentazioni può comportare la conferma dell'accertamento e il conseguente prevalere dell'Amministrazione finanziaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.