Cassazione Penale, Ordinanza n. 19033/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del Tribunale di Lucca, pronunciata su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, veniva applicata a due imputati la pena concordata, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, rispettivamente di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, e di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, per i delitti loro ascritti in rubrica. Il comune difensore proponeva ricorso per cassazione con distinti atti ma con motivi identici, deducendo l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena. La Corte rilevava tuttavia che, trattandosi di ricorsi avverso sentenza ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi dedotti erano non consentiti perché estranei al catalogo dei vizi deducibili; inoltre la sentenza impugnata aveva comunque dato conto della correttezza e congruità della pena proposta dalle parti e applicata, senza profili di illegalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che la censura sull'omessa motivazione della quantificazione della pena non rientrasse tra i motivi deducibili contro la sentenza oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
catalogo dei vizi deducibili
nei ricorsi contro la sentenza resa su richiesta delle parti sono deducibili solo i motivi consentiti dalla norma; la censura sulla mera motivazione della quantificazione della pena, se non attinente a profili di illegalità, è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata su richiesta delle parti, i motivi deducibili sono limitati a quelli espressamente consentiti dalla disciplina speciale; non è ammissibile proporre censure che esulino da tale catalogo.
- La doglianza sulla quantificazione della pena è inammissibile quando non deduce un vizio di illegalità della sanzione, ma si limita a contestare l'omessa o insufficiente motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
- Quando la sentenza impugnata dà conto della correttezza e congruità della pena concordata e applicata, e non emergono profili di illegalità, la critica alla determinazione della pena non può essere scrutinata nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
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