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Ordinanza

Ordinanza n. 1543/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00012/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del 16 settembre 2025 di rigetto della richiesta di un nuovo sopralluogo su un edificio sito nel Comune di Montereale, nell’ambito di una richiesta di contributo per la ricostruzione post sisma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ufficio della ricostruzione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo il rigetto della richiesta di un nuovo sopralluogo sull’edificio interessato dalla domanda di contributo. Dopo il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR, ha proposto appello cautelare chiedendo una misura propulsiva che imponesse all’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di sopralluogo. La doglianza si fondava sull’esigenza di superare le valutazioni tecniche già compiute dall’Amministrazione, la quale, dopo due sopralluoghi, aveva ritenuto l’abitazione abitabile, sebbene temporaneamente non utilizzabile per rischio esterno connesso ai cedimenti della strada di accesso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, a una sommaria delibazione, la documentazione in atti non contenesse elementi idonei a sovvertire le valutazioni tecniche dell’Amministrazione, fondate su due sopralluoghi e relative alla ritenuta abitabilità dell’immobile, con temporanea non utilizzabilità dovuta al rischio esterno della strada di accesso. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che le esigenze cautelari potevano essere tutelate mediante la presentazione di una motivata istanza di prelievo nel giudizio pendente in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha esaminato l’appello contro il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR Abruzzo.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la concessione di una misura propulsiva richiede la presenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la mancanza di uno dei due presupposti è sufficiente a negare la tutela cautelare.
  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo non può sovvertire valutazioni tecniche dell’Amministrazione quando, sulla base della documentazione disponibile e di accertamenti tecnici già svolti, non emergano elementi sufficienti a evidenziarne l’inattendibilità o l’erroneità.
  • Quando l’urgenza prospettata può essere adeguatamente fronteggiata mediante strumenti processuali idonei ad accelerare la definizione del giudizio di merito, come una motivata istanza di prelievo, può difettare il periculum in mora necessario per ottenere una misura cautelare propulsiva.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRicostruzione post-calamità
RamiProcesso amministrativoEmergenze e protezione civile
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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