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Sentenza

Sentenza del 14/11/2017 n. 4620 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Riscossione - Cartella di pagamento - Istanza rateizzazione - Valenza - Ricognizione del debito - Interruzione della prescrizione - Rinuncia a valersi della prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la valenza giuridica dell’istanza di rateizzazione di una cartella di pagamento. In particolare, si doveva stabilire se tale istanza costituisse riconoscimento del debito, producesse l’interruzione della prescrizione e comportasse, per i debiti eventualmente già prescritti, una rinuncia del debitore a far valere la prescrizione.

La decisione

È stato affermato che l’istanza di rateizzazione ha natura ricognitiva del debito e interrompe la prescrizione quando il debito non era ancora prescritto. Inoltre, la richiesta di rateizzazione è incompatibile con la volontà di avvalersi dell’effetto estintivo della prescrizione e comporta rinuncia a farla valere quando il debito era già prescritto. Ne consegue che il debitore che presenta tale istanza può perdere la possibilità di contestare la prescrizione sulla base della precedente inerzia del creditore.

Norme richiamate

  • Principi civilistici in materia di prescrizione

    L’istanza di rateizzazione ha natura e valenza ricognitiva del debito e interruttiva della prescrizione.

    La richiesta di pagamento dilazionato costituisce riconoscimento dell’esistenza del debito e interrompe il decorso della prescrizione per i crediti non ancora prescritti.

  • Principio della rinuncia alla prescrizione

    È in radice incompatibile con la volontà di valersi dell’effetto estintivo e implica rinunzia a valersi della prescrizione.

    La richiesta di rateizzazione manifesta una volontà incompatibile con l’intenzione di eccepire la prescrizione e vale come rinuncia a farla valere per i debiti già prescritti.

Massime di principio

  • La presentazione di un’istanza di rateizzazione può essere interpretata come riconoscimento del debito, anche se non contiene una dichiarazione espressa in tal senso.
  • Se il debito non è ancora prescritto, la rateizzazione interrompe la prescrizione e il termine ricomincia a decorrere secondo le regole applicabili.
  • Se il debito era già prescritto al momento della richiesta, la rateizzazione può essere considerata una rinuncia alla prescrizione, impedendo al debitore di farla valere successivamente.
  • Prima di chiedere una rateizzazione è opportuno verificare l’eventuale prescrizione del credito, perché l’istanza potrebbe pregiudicare la possibilità di contestarla.
  • La sola richiesta di rateizzazione non equivale necessariamente al pagamento integrale o all’estinzione del debito, ma può incidere autonomamente sulla prescrizione e sulla posizione processuale del debitore.

Testo integrale

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