Sentenza n. 1006/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’accertamento, del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata dal ricorrente il -OMISSIS-, avente ad oggetto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio, la difesa erariale ha comunicato che il procedimento amministrativo si era concluso favorevolmente, mediante il rilascio dell’autorizzazione al soggiorno. Tale circostanza è stata confermata dal difensore del ricorrente in udienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il rilascio dell’autorizzazione al soggiorno aveva pienamente soddisfatto il bene della vita perseguito dal ricorrente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, con esclusione del contributo unificato, posto a carico del Ministero dell’Interno. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza
La sopravvenuta soddisfazione integrale dell’interesse sostanziale perseguito con l’azione avverso il silenzio determina la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi quando ciò sia necessario a tutelare i diritti o la dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta definizione favorevole del procedimento amministrativo non comporta necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese di lite: il giudice può compensarle, ponendo comunque a carico dell’amministrazione il contributo unificato.
Come è indicizzato
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