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Sentenza

Sentenza n. 1006/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’accertamento, del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata dal ricorrente il -OMISSIS-, avente ad oggetto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza;

Giustizia amministrativa202600058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio, la difesa erariale ha comunicato che il procedimento amministrativo si era concluso favorevolmente, mediante il rilascio dell’autorizzazione al soggiorno. Tale circostanza è stata confermata dal difensore del ricorrente in udienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il rilascio dell’autorizzazione al soggiorno aveva pienamente soddisfatto il bene della vita perseguito dal ricorrente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, con esclusione del contributo unificato, posto a carico del Ministero dell’Interno. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza

    La sopravvenuta soddisfazione integrale dell’interesse sostanziale perseguito con l’azione avverso il silenzio determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi quando ciò sia necessario a tutelare i diritti o la dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta definizione favorevole del procedimento amministrativo non comporta necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese di lite: il giudice può compensarle, ponendo comunque a carico dell’amministrazione il contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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