Sentenza n. 2311/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, con revoca della licenza di porto d’armi e del decreto di nomina a guardia particolare giurata
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato dopo un alterco con il cognato, avvenuto in un contesto di coabitazione e caratterizzato, secondo l’Amministrazione, da aggressività e confronto fisico. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11, 43 e 138 del r.d. n. 773/1931, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’episodio fosse stato un mero diverbio familiare, privo di lesioni, di intervento sanitario e di coinvolgimento di armi, e che la ricostruzione fosse basata su dichiarazioni non direttamente percepite dagli operatori intervenuti. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa e incompleta valutazione degli elementi rilevanti e l’acritico recepimento della segnalazione della Questura, senza autonomi accertamenti né adeguata considerazione delle proprie difese. Con il terzo motivo ha contestato l’erroneità del giudizio prognostico di inaffidabilità, ritenendo insufficiente un episodio isolato e non grave per dimostrare un pericolo concreto e attuale di abuso delle armi. Con il quarto motivo ha dedotto l’omessa valutazione complessiva della propria personalità, evidenziando l’assenza di precedenti penali o di polizia e una lunga attività lavorativa irreprensibile come guardia particolare giurata. Con il quinto motivo ha denunciato la sproporzione e l’ingiustizia manifesta della misura, in ragione delle ricadute sulla propria attività lavorativa. Nel corso del giudizio ha inoltre richiamato la successiva archiviazione del procedimento penale relativo ai medesimi fatti e il trasferimento di residenza.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la detenzione e il porto d’armi non costituiscano un diritto assoluto e che le autorizzazioni di polizia siano deroghe al generale divieto di detenzione e porto delle armi, concedibili solo quando sussista una piena affidabilità circa il buon uso delle stesse. In base agli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva e cautelare: il divieto può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale, non connessi all’uso delle armi e non sfociati in condanne definitive, purché siano indici di una condotta non specchiata o di una possibile inaffidabilità. La relazione di servizio e le risultanze della Questura sono state ritenute fonti istruttorie tipiche e idonee; non era necessario che gli operatori avessero assistito direttamente alla lite, né che l’Amministrazione svolgesse ulteriori accertamenti, potendo valorizzare le dichiarazioni dei soggetti coinvolti valutate nel loro complesso. L’incertezza sulla dinamica e sull’individuazione del responsabile non escludeva la rilevanza dell’episodio, poiché il giudizio amministrativo non accerta responsabilità individuali ma valuta il rischio di uso improprio delle armi. Il confronto fisico e il contesto di conflittualità familiare sono stati ritenuti sufficienti a giustificare, anche in presenza di un singolo episodio, un giudizio prognostico negativo. L’assenza di precedenti e la lunga attività lavorativa non imponevano una diversa conclusione, poiché elementi favorevoli non escludono la rilevanza di un episodio significativo in un settore caratterizzato da un elevato grado di affidamento. La misura non è stata ritenuta sproporzionata: il divieto e la revoca dei titoli costituiscono conseguenze tipiche del giudizio negativo di affidabilità e le eventuali ricadute sul rapporto di lavoro esulano dall’oggetto del giudizio amministrativo e rientrano nella giurisdizione ordinaria. L’archiviazione penale sopravvenuta non incide sulla legittimità originaria dell’atto, da valutare in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, potendo al più fondare una successiva rivalutazione amministrativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 r.d. n. 773/1931
Attribuiscono all’Autorità di pubblica sicurezza un ampio potere discrezionale e preventivo in materia di porto e detenzione di armi; il divieto o la revoca possono essere disposti quando fatti e circostanze facciano dubitare dell’assoluta affidabilità del soggetto, anche senza abuso delle armi o condanne penali definitive.
art. 138 r.d. n. 773/1931
Rileva per i requisiti della nomina a guardia particolare giurata; la perdita del titolo autorizzatorio non determina automaticamente la perdita del posto di lavoro.
art. 699 c.p.
È richiamato quale espressione del generale divieto di detenzione e porto abusivo di armi, rispetto al quale le licenze di polizia costituiscono una deroga.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
È richiamato a fondamento della regola generale di divieto in materia di porto e detenzione di armi, derogabile solo in presenza di elevata affidabilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto assoluto: le relative autorizzazioni di polizia derogano al generale divieto e presuppongono una particolare affidabilità del richiedente circa il buon uso delle armi.
- Il divieto di detenzione di armi o la revoca del porto d’armi possono essere fondati, in funzione preventiva e cautelare, anche su fatti privi di rilievo penale, non connessi all’uso delle armi e non accertati con sentenza definitiva, purché idonei a evidenziare una possibile inaffidabilità.
- La conflittualità familiare, di convivenza o di vicinato, soprattutto se accompagnata da aggressività o confronto fisico, può giustificare il giudizio negativo di affidabilità anche in assenza di minacce commesse con armi o di un abuso già verificatosi.
- Anche un singolo episodio può sostenere il giudizio prognostico negativo quando sia sintomatico di aggressività o perdita di autocontrollo e il provvedimento sia sorretto da una motivazione e da un’istruttoria non manifestamente illogiche o carenti.
- Nel procedimento volto alla tutela della pubblica sicurezza, l’Amministrazione può fondare la propria valutazione su relazioni di servizio, segnalazioni e dichiarazioni dei soggetti coinvolti, anche se gli operatori non hanno assistito direttamente ai fatti, purché gli elementi siano valutati complessivamente.
- La legittimità del provvedimento amministrativo si valuta con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; una successiva archiviazione penale può giustificare una rivalutazione amministrativa, ma non travolge retroattivamente la legittimità originaria dell’atto.
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