Cassazione Penale, Sentenza n. 18731/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto, da parte del Tribunale di Milano in riesame, della richiesta di differimento (rinvio) dell'udienza camerale presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9‑bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 309 comma 9‑bis e 178 lett. c) cod. proc. pen. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che, per la complessità del procedimento e le oggettive difficoltà nei contatti con il difensore, il rinvio fosse necessario e che il tribunale non potesse sindacare le ragioni dell'istanza ma solo accertarne l'attinenza alla difesa sostanziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rigetto, da parte del tribunale del riesame, dell'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9‑bis, non costituisca, di regola, provvedimento impugnabile; la disposizione richiede solo che siano indicati motivi attinenti a esigenze di difesa sostanziale e non meramente pretestuosi e non è munita di una sanzione processuale. Solo l'assenza totale di motivazione o una motivazione solo apparente renderebbe impugnabile il provvedimento. Nel caso concreto l'ordinanza era motivata in modo analitico, ha ritenuto i motivi pretestuosi (istanza simile già proposta in precedenza, materiale d'indagine disponibile da tempo, normali difficoltà di comunicazione in carcere non comprovate come straordinarie) e pertanto ha rigettato il ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è disposta la comunicazione dell'atto al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309, comma 9‑bis, cod. proc. pen.
La norma consente all'indagato di chiedere il differimento dell'udienza camerale indicando i motivi; il tribunale deve verificare che siano indicati motivi attinenti a esigenze di difesa sostanziale e non meramente pretestuosi. La disposizione non prevede sanzione processuale per il rigetto, e pertanto il provvedimento di rigetto non è, di regola, impugnabile salvo nullità della motivazione.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come parametro di illegittimità, ma nel provvedimento essa non viene ritenuta decisiva: la Corte non ha riconosciuto violazione della disciplina delle impugnazioni o delle garanzie previste dall'art. 178 nella fattispecie, dato che il rigetto era motivato.
art. 24 Costituzione
Il diritto alla difesa è riconosciuto, ma la Corte ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che il rigetto del differimento abbia pregiudicato la difesa sostanziale: il ricorrente non aveva chiesto di essere sentito su specifici temi e non aveva documentato ostacoli straordinari nei contatti con il difensore.
legge n. 47 del 16 aprile 2015
Questa legge ha introdotto il comma 9‑bis in art. 309 e altri nuovi termini nell'art. 309; il giudizio della Corte sottolinea che l'introduzione non equivale ad un principio generale che renda ogni termine adattabile alle esigenze difensive, soprattutto in assenza di sanzioni espresse.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di comunicare all'istituto penitenziario gli atti che riguardano il detenuto per l'inserimento nella cartella personale; la Corte ordina tale comunicazione per gli adempimenti consequenziali.
Massime di principio
- Il rigetto dell'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9‑bis, di regola non è impugnabile: la Cassazione lo dichiara inammissibile a meno che il provvedimento sia affetto da nullità per totale carenza di motivazione o da motivazione meramente apparente.
- Il sindacato del tribunale sull'istanza è limitato: va verificato soltanto che siano indicate ragioni e che siano attinenti a esigenze di difesa sostanziale, non può entrare nel merito difensivo salvo che emergano profili di pretestuosità.
- Le difficoltà organizzative o l'abbondanza del materiale probatorio non costituiscono automaticamente esigenze di difesa sostanziale idonee a imporre il differimento; occorre documentare ostacoli concreti e straordinari (es. impossibilità reale e provata di contatto difensore‑assistito).
- In mancanza di una specifica previsione sanzionatoria, il legislatore non ha voluto che il semplice rigetto del differimento incida automaticamente sulla validità della misura cautelare; la tutela dell'effettività della difesa richiede dimostrazioni specifiche.
- Per chi si trovi in una situazione analoga è consigliabile documentare puntualmente le ragioni che incidono sulla difesa sostanziale (e.g. note istituzionali sul divieto di colloqui, schermate di prenotazioni negate, richieste di audizione su temi specifici) e, quando possibile, chiedere di essere sentiti su questioni precise relative alla difesa.
- Solo provvedimenti chiaramente privi di motivazione o motivati in modo apparente possono essere efficacemente impugnati: curare sempre la produzione di documentazione probatoria e la contestualizzazione temporale delle esigenze difensive.
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