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Sentenza

Sentenza n. 1164/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1375/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 1375/2024, nella parte relativa all’intimazione di pagamento per € 197.038,60 concernente prelievi supplementari latte e interessi per le campagne 1997-1998, 1998-1999 e 2003-2004

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzie pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato il rigetto o la declaratoria di inammissibilità delle censure proposte contro l’intimazione di pagamento. Ha dedotto, in particolare, la prescrizione quadriennale, quinquennale o decennale del credito e degli interessi; il contrasto della pretesa con il diritto dell’Unione europea; la decadenza di AGEA ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 602/1973; l’omessa notifica degli atti presupposti e il difetto di motivazione dell’intimazione; l’illegittima duplicazione dei ruoli; l’errata quantificazione o il già intervenuto recupero delle somme mediante compensazione con contributi PAC. Ha inoltre censurato la produzione documentale effettuata dalle Agenzie soltanto in appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla prescrizione, ha affermato che il capitale si prescrive in dieci anni ai sensi dell’art. 2946 c.c., mentre gli interessi si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; non trova applicazione il termine breve dell’art. 3 del regolamento CE n. 2988/1995, perché i prelievi supplementari non costituiscono crediti derivanti da un’“irregolarità” ai sensi di tale regolamento. La prescrizione non era comunque maturata, poiché i giudizi instaurati dal produttore sugli atti di accertamento avevano prodotto effetto interruttivo permanente e si erano definiti con provvedimenti passati in giudicato o con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5684/2024. Sono stati ritenuti ammissibili in appello i documenti relativi alla formazione del giudicato, anche se tardivamente prodotti, per evitare il contrasto tra giudicati; il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio e non soggiace ai limiti ordinari dell’art. 104 c.p.a. sulla produzione di nuovi documenti. Le censure concernenti la legittimità sostanziale degli atti di accertamento e il contrasto con il diritto UE sono state ritenute precluse: l’intimazione di pagamento è un atto esecutivo, impugnabile per vizi propri, non un autonomo atto impositivo. Inoltre, la violazione del diritto UE da parte di un provvedimento amministrativo determina annullabilità per violazione di legge, non nullità, poiché l’art. 21-septies l. 241/1990 contiene un elenco tassativo delle ipotesi di nullità. È stato quindi escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per difetto di rilevanza e pertinenza. È stata esclusa anche la decadenza prevista dall’art. 25 d.P.R. 602/1973, poiché tale disposizione riguarda le imposte dirette e l’IVA, mentre il prelievo supplementare ha natura non tributaria ed è soggetto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari; in ogni caso, per un credito fondato su un accertamento definitivo per giudicato opera il termine prescrizionale decennale. Le doglianze sull’omessa notifica e sulla motivazione dell’intimazione erano precluse o infondate: la cartella risultava notificata e impugnata, l’intimazione indicava sufficientemente la pretesa e non era necessario allegare nuovamente la cartella. L’appellante non aveva inoltre provato né l’avvenuto recupero mediante compensazioni PAC né la duplicazione del ruolo; quest’ultima, comunque, avrebbe riguardato la cartella ormai definitiva e non l’intimazione successiva. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Il credito relativo alla sorte capitale dei prelievi supplementari latte è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Gli interessi dovuti sul credito si prescrivono nel termine quinquennale.

  • art. 3, comma 1, regolamento CE n. 2988/1995

    Il termine breve previsto dalla disposizione riguarda le azioni giudiziarie relative alle irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione e non si applica ai crediti per prelievi supplementari latte oggetto della controversia.

  • art. 3 regolamento CE n. 1788/2003

    La disciplina previgente individuava una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell’Unione per il versamento del prelievo supplementare, lasciando alle autorità nazionali il recupero presso i produttori.

  • art. 78, paragrafo 3, regolamento CE n. 1234/2007

    Ha dettato la disciplina successiva sul prelievo supplementare, nel quadro della responsabilità degli Stati verso il bilancio dell’Unione.

  • art. 104 c.p.a.

    I limiti alla produzione di nuovi documenti in appello non impediscono l’acquisizione di documenti indispensabili ad attestare la formazione di un giudicato e a evitare contrasti tra giudicati.

  • art. 106 c.p.a.

    Il rilievo del rischio di revocazione per contrasto tra giudicati giustifica l’esame dei documenti relativi al giudicato esterno.

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il rischio di contrasto tra giudicati costituisce ragione per ammettere in appello la documentazione attestante la formazione del giudicato.

  • art. 133 c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative ai prelievi non sottrae gli atti di riscossione ai principi e alle preclusioni propri della riscossione mediante ruolo.

  • art. 8-quinquies d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. 9 aprile 2009, n. 33

    a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ... è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

    La riscossione coattiva dei prelievi supplementari latte avviene mediante ruolo secondo la disciplina richiamata, ma l’intimazione resta un atto esecutivo prodromico, impugnabile per vizi propri.

  • artt. 17, comma 1, e 18 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Prevedono il ricorso alla riscossione mediante ruolo per i crediti cui la legge estende tale modalità.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    I termini di decadenza previsti dalla disposizione operano per le imposte dirette e l’IVA, non per il credito non tributario relativo ai prelievi supplementari latte; in presenza di accertamento definitivo per giudicato rileva comunque la prescrizione decennale.

  • art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disciplina degli interessi moratori e delle sanzioni è estesa ai crediti erariali secondo il richiamo operato dalla normativa sulla riscossione.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; il contrasto con il diritto dell’Unione europea determina annullabilità per violazione di legge e non nullità.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché la questione prospettata non era rilevante né pertinente per la decisione.

Massime di principio

  • Il credito relativo alla sorte capitale dei prelievi supplementari latte è soggetto alla prescrizione decennale, mentre gli interessi maturati sul credito sono soggetti alla prescrizione quinquennale; il termine breve previsto dall’art. 3 del regolamento CE n. 2988/1995 non si applica a tali crediti, perché riguarda le azioni giudiziarie relative alle irregolarità lesive del bilancio dell’Unione.
  • L’intimazione di pagamento relativa a un credito già accertato è un atto esecutivo e non un autonomo atto impositivo: può essere impugnata soltanto per vizi propri, mentre le contestazioni concernenti l’an, il quantum o la legittimità sostanziale dell’accertamento devono essere dedotte contro l’atto presupposto e non possono essere riproposte una volta divenuto definitivo.
  • La violazione del diritto dell’Unione europea da parte di un provvedimento amministrativo nazionale determina annullabilità per violazione di legge e non nullità, poiché le ipotesi di nullità previste dall’art. 21-septies l. 241/1990 sono tassative.
  • I documenti prodotti per dimostrare la formazione di un giudicato esterno possono essere ammessi anche in appello, nonostante i limiti dell’art. 104 c.p.a., quando siano indispensabili a evitare un contrasto tra giudicati; l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio.
  • Il termine di decadenza previsto dall’art. 25 d.P.R. 602/1973 non si applica ai crediti non tributari relativi ai prelievi supplementari latte; tali crediti sono soggetti alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari e, se fondati su un accertamento divenuto definitivo per giudicato, al termine di prescrizione decennale.
  • Chi deduce che somme pretese con un’intimazione siano già state recuperate mediante compensazione con contributi pubblici o che vi sia stata duplicazione del ruolo deve fornire la prova specifica di tali circostanze; in mancanza, le relative censure non possono essere accolte.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAppelloGiurisdizione e ripartoInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrimato del diritto UE e disapplicazioneNullità del provvedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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