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Sentenza

Sentenza n. 1839/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 17 agosto 2022, notificato il 12 ottobre 2022, con cui il Ministero dell’interno ha rigettato la domanda del 18 gennaio 2018 di concessione della cittadinanza per “naturalizzazione” ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 5 febbraio 1992.

Giustizia amministrativa202300265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere per carenza dei presupposti, violazione di legge e carenza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, ha contestato la valutazione amministrativa posta a fondamento del diniego. Il Ministero ha difeso la legittimità dell'atto depositando documentazione. L'amministrazione aveva valorizzato un precedente penale relativo a una sentenza della Corte d'Appello di Genova, irrevocabile nel 2017, concernente i reati di truffa continuata in concorso e tentata truffa in concorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un'amplissima discrezionalità amministrativa, diretta a valutare l'opportunità dello stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale considerando, anche in chiave indiziaria, le condizioni lavorative, economiche, familiari e l'irreprensibilità della condotta. Il giudice ha precisato che il sindacato giurisdizionale è estrinseco e formale e riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione amministrativa. Nel caso concreto, il precedente penale per truffa continuata e tentata truffa in concorso è stato ritenuto elemento idoneo a denotare lo scarso inserimento del richiedente nel contesto sociale e a sostenere, senza manifesta illogicità, il diniego. Sono state quindi respinte le censure di carenza dei presupposti e di motivazione. Le spese sono state compensate, anche in ragione della mera difesa di stile dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza per “naturalizzazione”

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, orientata alla verifica dell'effettivo e stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale.

  • artt. 640, 81, 110, 61 n. 7 c.p.

    truffa continuata, in concorso

    Il precedente penale relativo alla truffa continuata in concorso è stato valorizzato dall'amministrazione quale elemento indicativo dello scarso inserimento del richiedente nel contesto sociale.

  • artt. 640, 56, 110, 69, comma 3, 62 bis c.p.

    tentata truffa, in concorso

    Il precedente penale relativo alla tentata truffa in concorso è stato considerato, insieme alla tipologia dei reati, elemento idoneo a sorreggere il diniego di cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base normativa, insieme all'art. 10 del regolamento europeo richiamato, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione comporta un'ampia discrezionalità amministrativa, finalizzata a valutare lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale sulla base di un apprezzamento complessivo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e dell'irreprensibilità della condotta.
  • Il diniego di cittadinanza può essere legittimamente fondato anche su precedenti penali, valutati quali elementi indiziari dello scarso inserimento sociale, purché la valutazione amministrativa sia sostenuta da un'istruttoria sufficiente e da una motivazione logica, coerente e ragionevole.
  • Nel giudizio sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell'amministrazione è estrinseco e formale: il giudice verifica la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento dell'atto e l'assenza di manifesta illogicità, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
  • La cittadinanza per naturalizzazione costituisce la formalizzazione giuridica di un processo di integrazione sostanziale già compiuto; pertanto, la sussistenza di elementi idonei a escludere un ottimale inserimento nel contesto sociale può giustificare il rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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