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Ordinanza

Ordinanza n. 60/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 71/2022 - RG n. 122/2021 - della Corte d’Appello di Campobasso, decisione pubblicata il 20/09/2022, notificata il 15/11/2022 e passata in giudicato; con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a..

Giustizia amministrativa202500007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 71/2022, con particolare riguardo alla ricostruzione della carriera e alla determinazione degli emolumenti dovuti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo, tra l’altro, la fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio ha contestato le determinazioni dell’Amministrazione relative alla ricostruzione della carriera e alla quantificazione delle somme spettanti in esecuzione della sentenza passata in giudicato. Con precedente ordinanza, il TAR aveva richiesto all’Amministrazione precise controdeduzioni sui rilievi del ricorrente e aveva onerato quest’ultimo di fornire elementi tecnico-contabili idonei a sostenere i dati e le conclusioni esposti nella memoria del 1° ottobre 2025, nonché a rendere concrete e specifiche le contestazioni sull’attività esecutiva. L’Amministrazione ha depositato le proprie controdeduzioni il 2 gennaio 2026, insistendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, invece, non ha adempiuto agli incombenti istruttori, limitandosi a richiamare gli atti già depositati e a insistere per l’accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR, riservando ogni decisione definitiva, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi per verificare la completezza dell’esecuzione del giudicato e la correttezza della ricostruzione della carriera e della quantificazione degli emolumenti. Ha quindi imposto al ricorrente di depositare gli elementi di approfondimento tecnico-contabile già richiesti con l’ordinanza n. 313/2025 e le eventuali controdeduzioni, corredate da documentazione, rispetto agli atti depositati dall’Amministrazione il 2 gennaio 2026. Il deposito dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 10 giugno 2026; la questione della cessazione della materia del contendere e ogni altra decisione sono state riservate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma dovuta dall’Amministrazione per violazioni, inosservanze o ritardi nell’esecuzione del giudicato; il TAR non decide ancora sulla richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la completezza dell’esecuzione del giudicato dipende dalla verifica della ricostruzione della carriera e della quantificazione di somme dovute, il giudice può imporre alla parte che contesta l’attività amministrativa di fornire specifici elementi tecnico-contabili a sostegno delle proprie deduzioni.
  • La mera reiterazione delle conclusioni del ricorso e il rinvio agli atti già depositati non soddisfano un incombente istruttorio espressamente disposto dal giudice dell’ottemperanza, quando siano stati richiesti dati e documentazione idonei a rendere concrete e verificabili le contestazioni.
  • La dichiarazione dell’Amministrazione di intervenuta cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice dell’ottemperanza di disporre ulteriori approfondimenti istruttori, ove permanga la necessità di verificare se il giudicato sia stato integralmente eseguito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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