Ordinanza n. 367/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 334/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento amministrativo in materia di soggiorno dello straniero, la cui esecutività è stata sospesa in sede cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento della Questura di Latina. In sede cautelare ha dedotto la prevalenza del proprio interesse a continuare a soggiornare in Italia, ove si trova da circa quindici anni, svolge attività lavorativa e dichiara di intrattenere un rapporto con il figlio minore residente nel territorio nazionale. Il Consiglio di Stato ha inoltre valorizzato la mancanza, nel provvedimento impugnato in primo grado, di un concreto ed effettivo bilanciamento tra i trascorsi penali dello straniero — uno risalente a circa dieci anni prima, uno sanzionato con solo decreto penale di condanna e un altro consistente in una mera notizia di reato — e gli interessi personali e familiari contrapposti, nonché l'interesse dell'Amministrazione alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
La decisione
L'appello cautelare è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza del TAR che aveva negato la tutela cautelare e ha accolto l'istanza proposta in primo grado, sospendendo l'esecutività del provvedimento amministrativo impugnato. La decisione è fondata sulla comparazione propria della fase cautelare: l'interesse dello straniero a permanere sul territorio nazionale è stato ritenuto prevalente, in ragione della lunga permanenza, dell'attività lavorativa e del rapporto dichiarato con il figlio minore residente in Italia, anche perché l'Amministrazione non aveva effettuato un concreto ed effettivo bilanciamento di tali elementi con la rilevanza dei precedenti penali. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la particolarità e originalità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi dell'appellante.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a un provvedimento incidente sul soggiorno dello straniero, il giudice deve comparare concretamente l'interesse dell'Amministrazione alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica con l'interesse dello straniero alla permanenza sul territorio nazionale, considerando la durata del soggiorno, l'attività lavorativa e i legami familiari, in particolare con figli minori residenti in Italia.
- La valutazione dei precedenti penali dello straniero non può esaurirsi nel loro richiamo formale, ma deve essere effettivamente bilanciata con gli interessi personali e familiari coinvolti; assumono rilievo, nella ponderazione cautelare, la risalenza temporale dei fatti, la natura della sanzione applicata e il carattere meramente procedimentale o non definitivo di alcune contestazioni.
- L'assenza di un concreto ed effettivo bilanciamento tra trascorsi penali e situazione personale, lavorativa e familiare dello straniero può giustificare, in sede cautelare, la sospensione dell'esecutività del provvedimento amministrativo incidente sul soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 92/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 97/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →