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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36406/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui era stata liquidata, per gli anni 2008 e 2009, la tariffa di igiene ambientale (TIA) dovuta per un capannone industriale in cui si producevano rifiuti speciali non assimilabili derivanti dalla lavorazione della pietra. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo, ma lo aveva respinto nel merito affermando la legittimità della pretesa limitata alla sola quota fissa della tariffa. La società contribuente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione delle norme sulla TIA e sulla disciplina dei rifiuti, sostenendo che, se il presupposto impositivo è la produzione di rifiuti urbani, la tariffa non sarebbe dovuta per le aree destinate esclusivamente a rifiuti speciali, neppure per la quota fissa; con il secondo denuncia violazione dell'art. 23 Cost., del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, assumendo che il giudice avrebbe dovuto disapplicare la norma regolamentare che assoggettava i rifiuti speciali non assimilati alla sola quota variabile, lasciando dovuta la quota fissa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la TIA ha natura universale e si applica a chi occupa o detiene locali astrattamente idonei a produrre rifiuti; la produzione esclusiva di rifiuti speciali smaltiti autonomamente esclude, al più, l'assoggettamento alla quota variabile, ma non anche alla quota fissa, che copre costi del servizio riferiti anche a componenti indivisibili e generali. La disposizione regolamentare contestata è stata quindi considerata legittima e conforme al fondamento legale della tariffa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 22 del 1997, art. 7

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il presupposto applicativo della tariffa in relazione ai rifiuti prodotti dall'area interessata.

  • d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49

    la tariffa di igiene ambientale (cd. TIA) «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.»

    La TIA si applica in base al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti; la quota fissa copre costi del servizio anche generali e indivisibili.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 184

    Richiamato per sostenere la distinzione tra rifiuti urbani e speciali ai fini del presupposto impositivo.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238

    Richiamato per sostenere l'irrilevanza delle aree che producono solo rifiuti speciali non assimilati ai fini della tariffa.

  • art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 23 Cost.

    Invocato per sostenere la necessità di una base legale della prestazione patrimoniale e il potere/dovere del giudice di disapplicare il regolamento contrario alla legge.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al potere del giudice tributario di disapplicare gli atti regolamentari illegittimi.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La TIA si applica a chi occupa o detiene superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, poiché il presupposto impositivo è collegato alla potenzialità produttiva del locale e non alla concreta produzione di rifiuti urbani in ogni sua componente.
  • Nelle superfici nelle quali si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e smaltiti autonomamente può essere esclusa, al più, la quota variabile della tariffa, ma non la quota fissa, che è destinata a coprire costi essenziali e anche servizi indivisibili della collettività.
  • Un regolamento che, in materia di tariffa rifiuti, preveda l'incidenza dei rifiuti speciali non assimilati solo sulla quota variabile e mantenga dovuta la quota fissa è conforme al fondamento legale della tariffa, se coerente con la funzione della quota fissa.
  • Nel giudizio di legittimità la violazione di legge va scrutinata alla luce della corretta interpretazione del sistema normativo applicabile; la censura è infondata se la sentenza impugnata ha ricostruito coerentemente il rapporto tra presupposto impositivo, articolazione tariffaria e funzione delle singole componenti del tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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