Cassazione Penale, Sentenza n. 24531/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ezzirari impugna l'ordinanza del 26/06/2023 del giudice dell'esecuzione di Brescia che ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 676 c.p.p. avverso il precedente provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di estinzione della pena relativa a sentenze del G.i.p. di Larino (26/05/2001) e del G.i.p. di Brescia (21/06/2004). Il ricorrente sostiene che il giudice non ha valutato correttamente che, con ordinanza ex art. 671 c.p.p. del 04/12/2020, i reati erano stati riuniti per continuazione (conseguendo una connessione fra reato associativo e reati-fine) e che pertanto non sarebbe applicabile quanto ritenuto ai sensi dell'art. 172 c.p. (ossia l'impedimento all'estinzione per sopravvenuta condanna per delitto della stessa indole). Inoltre il ricorrente contesta che il precedente giudice dell'esecuzione avesse già escluso la recidiva e dichiarato estinte le pene con riferimento all'art. 74 T.U. stup., estendendo la conseguenza anche ai reati-fine.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il poter del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., di dichiarare inammissibile un'istanza che sia mera riproposizione di una precedente richiesta già rigettata, salvo che non emergano nuovi fatti o questioni giuridiche non esaminate antecedentemente (possono essere anche elementi preesistenti non considerati). Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato nuovi elementi rispetto alle istanze già decise (si richiamano precedenti ordinanze del 02/12/2021 e del 03/06/2022). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità quando l'istanza è mera riproposizione di una precedente richiesta rigettata; configura una preclusione allo stato degli atti che cessa se emergono nuovi fatti o questioni non oggetto della precedente decisione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e poteri sanzionatori (compreso il versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per equità nel caso in esame
art. 172 cod. pen.
menzionato nel ricorso (7° comma)
Norma richiamata dal ricorrente relativamente agli effetti di una sopravvenuta condanna sulla estinzione della pena; la Corte però ha deciso sull'inammissibilità procedurale senza risolvere nel merito il rapporto fra tale disposizione e la riunione per continuazione
art. 671 cod. proc. pen.
Riguarda l'ordinanza che può disporre la riunione di procedimenti e questioni di competenza; nel caso il ricorrente invocava un'ordinanza ex art. 671 in cui sarebbe stata accertata la continuazione fra reati
art. 676 cod. proc. pen.
Regola l'opposizione agli atti del giudice dell'esecuzione; il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 676 ma la stessa è stata ritenuta mera riproposizione e quindi inammissibile
art. 73 e art. 74 T.U. stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
Norme sostanziali sui reati di produzione, traffico e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; richiamate nel ricorso in relazione alle condanne oggetto delle istanze di estinzione della pena
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di determinazione dell'ammenda o della somma da versare alla Cassa delle ammende, come parametro per valutare l'assenza di colpa rilevante nella proposizione del ricorso
Sez.1, n. 19358 del 05/10/2016 (Crescenza)
Giurisprudenza richiamata sul principio che la preclusione scavata dall'art. 666 c.p.p. non opera quando vengano dedotti fatti o questioni non oggetto della precedente decisione
Massime di principio
- Un incidente di esecuzione o opposizione già deciso diventa preclusivo per istanze successive se queste ripropongono il medesimo petitum senza nuovi elementi: per superare la preclusione è necessario indicare fatti nuovi, questioni giuridiche non decise oppure elementi preesistenti che non siano stati considerati precedentemente
- La riunione per continuazione o ordinanze intermedie (ex art. 671 c.p.p.) devono essere tempestivamente utilizzate nella difesa; se la questione non è stata adeguatamente sollevata nelle precedenti istanze, la mera riproposizione non basterà a impedire l'inammissibilità
- Il giudice dell'esecuzione può dichiarare inammissibili istanze ripetitive ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.; i ricorrenti devono documentare puntualmente le differenze rispetto alle decisioni anteriori
- Le ripetute impugnazioni infondate o chiaramente ripropositive possono comportare condanna alle spese processuali e misure pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se si pretende la riconsiderazione di profili tecnici (es. effetti della continuazione o della riunione tra processi sulla estinzione della pena), è necessario sollevare e motivare la questione in modo chiaro e fornire elementi di fatto o diritto nuovi rispetto alle pronunce già passate in giudicato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24326/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24327/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24328/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24329/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24330/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24332/2024 del 20/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →