Cassazione Civile, Ordinanza n. 17086/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una dipendente e una federazione sportiva, nell'ambito del quale la lavoratrice chiedeva che fosse riconosciuta l'applicabilità del CCNL dei dipendenti degli studi professionali del 17.4.2015, o comunque della contrattazione collettiva ANISAP richiamata negli accordi intercorsi tra le parti, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive maturate dal 2010 al 2016, oltre al versamento della contribuzione previdenziale e alla futura regolarizzazione della busta paga. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello di Roma aveva riformato la decisione, ritenendo fondati sia il motivo sull'interpretazione della documentazione contrattuale sia quello sulla prova di una adesione, almeno implicita e parziale, alla contrattazione ANISAP. La federazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1965 c.c. per non avere la Corte d'appello considerato una transazione sopravvenuta tra le parti; 2) violazione degli artt. 1965 e 1362 ss. c.c. per errata interpretazione della transazione e degli accordi contrattuali; 3) violazione degli artt. 39 Cost. e 2070 c.c. per avere applicato al rapporto un CCNL non applicato dalla federazione; 4) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per erronea interpretazione degli accordi individuali; 5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., relativo alle erogazioni effettuate dalla federazione e alla loro fonte. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché formulati in modo generico e sostanzialmente assertivo: il primo non confrontava realmente la motivazione della sentenza d'appello sulla transazione e sulla non cessazione della materia del contendere; il secondo e il quarto non indicavano quali specifici passaggi motivazionali o quali canoni ermeneutici fossero stati violati; il terzo non si misurava con le argomentazioni della Corte territoriale sulla fonte collettiva applicabile. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la rubrica dell'omesso esame di un fatto decisivo, in realtà contestava la valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito. In conseguenza dell'inammissibilità, la federazione ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1965 c.c.
la norma sulla transazione non è stata ritenuta decisiva per censurare la decisione d'appello, perché il ricorso non si confrontava con la concreta motivazione sulla portata del verbale conciliativo e sulla sua incidenza limitata all'indebito retributivo
artt. 1362 e ss. c.c.
i motivi che evocano l'interpretazione contrattuale sono inammissibili se non indicano i singoli canoni ermeneutici asseritamente violati e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata
art. 39 Cost.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicabilità del contratto collettivo, ma senza una critica specifica alle argomentazioni della Corte di merito
art. 2070 c.c.
richiamato dalla ricorrente per negare l'applicazione del CCNL al rapporto di lavoro, ma la censura è stata reputata generica e non confrontata con la ratio decidendi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge non può essere dedotto in modo generico o meramente contrappositivo rispetto alla ricostruzione del giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e delle risultanze processuali
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come base del contributo unificato dovuto in aggiunta, nei casi previsti
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una lettura alternativa degli atti o della transazione alla motivazione della sentenza impugnata, senza individuare puntualmente i passaggi censurati.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede l'indicazione specifica delle regole interpretative asseritamente violate e del modo in cui la sentenza se ne sarebbe discostata; il richiamo generico agli artt. 1362 ss. c.c. non è sufficiente.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usata per sollecitare un nuovo esame del materiale istruttorio o per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La transazione sopravvenuta non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: occorre verificare concretamente l'oggetto dell'accordo e la sua incidenza sulle domande ancora pendenti.
- L'ammissibilità del ricorso richiede un confronto effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata; l'omissione di tale confronto comporta l'inammissibilità della censura.
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