Cassazione Civile, Ordinanza n. 41748/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
Una società creditrice aveva avviato un pignoramento presso terzi contro un'amministrazione statale, aggredendo crediti di quest'ultima verso due terzi. Nel corso dell'esecuzione erano intervenuti altri soggetti, che dichiaravano di essere creditori del Ministero della giustizia in forza di un decreto della Corte d'appello emesso ai sensi della legge Pinto per equa riparazione da irragionevole durata del processo. Il giudice dell'esecuzione aveva però dichiarato inammissibile il loro intervento richiamando il divieto di utilizzare quel tipo di esecuzione per crediti da legge Pinto. Gli intervenuti avevano quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma il giudice dell'esecuzione l'aveva dichiarata improcedibile perché il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non erano stati notificati nel termine assegnato; successivamente il Tribunale aveva dichiarato inammissibile anche la fase di merito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., sostenendo l'autonomia della fase di merito rispetto alla fase sommaria e quindi l'irrilevanza del mancato rispetto del termine di notifica nella fase iniziale; 2) violazione degli artt. 135, 136 e 153 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., contestando l'affermazione che il decreto di fissazione dell'udienza non dovesse essere comunicato dalla cancelleria e che la loro tardività non fosse giustificata, anche perché il decreto sarebbe stato illeggibile e avrebbe dovuto operare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 618 c.p.c. in senso favorevole alla parte opponente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il decreto con cui il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza della fase sommaria dell'opposizione e assegna il termine perentorio per notificare ricorso e decreto all'opposto non è soggetto a comunicazione di cancelleria al ricorrente; pertanto, se il termine non viene rispettato, l'opposizione è inammissibile e non opera una rimessione in termini. Ha inoltre ritenuto inammissibile, per difetto di pertinenza e di specifica censura della ratio decidendi, la doglianza relativa all'illeggibilità del decreto, osservando che il Tribunale aveva valorizzato soprattutto la mancata allegazione della data in cui gli opponenti avevano appreso l'illeggibilità e la loro inerzia nel richiedere copia cartacea o un nuovo provvedimento. Ha infine escluso che i principi della sentenza costituzionale n. 197/1998 fossero applicabili al processo civile telematico, perché oggi la consultazione dei registri di cancelleria tramite Polisweb non impone un onere eccedente la normale diligenza. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; nel caso concreto è stato ritenuto che il mancato rispetto del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza comporti inammissibilità dell'opposizione.
art. 618 c.p.c.
è stata interpretata nel senso che il decreto di fissazione dell'udienza nella fase sommaria non richiede comunicazione di cancelleria all'opponente e che il termine perentorio assegnato dal giudice deve essere rispettato a pena di inammissibilità.
art. 135 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata, senza accoglimento della censura.
art. 136 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata, senza accoglimento della censura.
art. 153 c.p.c.
richiamato in relazione alla rimessione in termini, ma la Corte ha escluso che la mancata comunicazione o l'asserita illeggibilità del decreto imponessero la rimessione in termini.
art. 3 Cost.
invocato dai ricorrenti per sostenere una lettura costituzionalmente orientata; la Corte ha escluso il contrasto.
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che l'accesso telematico ai registri non sacrifichi il diritto di difesa oltre la normale diligenza.
art. 385, comma 1, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 2 della legge n. 89 del 2001
richiamato come base del decreto di equa riparazione per irragionevole durata del processo posto a fondamento del credito degli intervenuti.
art. 5 quinquies della legge n. 89 del 2001
richiamato nel provvedimento del giudice dell'esecuzione come ostativo alla riscossione coattiva del credito da legge Pinto mediante pignoramento presso terzi.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il decreto con cui il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza della fase sommaria e assegna un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto all'opposto non è soggetto a comunicazione di cancelleria all'opponente.
- La mancata osservanza del termine perentorio fissato per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'inammissibilità dell'opposizione, senza che l'opponente possa automaticamente beneficiare della rimessione in termini.
- L'autonomia della fase di merito dell'opposizione esecutiva non neutralizza le decadenze maturate nella fase sommaria quando esse incidono sulla validità dell'introduzione del procedimento oppositivo.
- La deduzione dell'illeggibilità del provvedimento di fissazione dell'udienza non è sufficiente se non viene specificamente allegato quando la parte ne abbia effettivamente avuto conoscenza e quali attività diligenti abbia compiuto per attivarsi tempestivamente.
- I principi elaborati in un contesto antecedente al processo civile telematico non si trasferiscono automaticamente al sistema attuale, nel quale la consultazione remota dei registri di cancelleria può essere richiesta alla parte come onere rientrante nella normale diligenza.
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