Sentenza n. 215/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione relativa all’ampliamento in sopraelevazione del primo piano e alla realizzazione di una porzione del secondo piano con torrino scala
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano l’ordinanza di demolizione sostenendo che le opere fossero state realizzate prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765/1967, quando l’immobile si trovava al di fuori del centro abitato e non sarebbe stato necessario un titolo edilizio. Deducevano l’erroneità della sentenza di primo grado nella valutazione della dichiarazione sostitutiva resa nel 1981 dal dante causa, che indicava l’inizio e l’ultimazione dei lavori nel 1968, sostenendo che tale indicazione fosse un lapsus calami. Contestavano inoltre la relazione di verificazione disposta in appello, ritenendola inattendibile per la competenza del verificatore, l’utilizzo di un software online e l’impiego dell’analisi delle ombre nelle aerofotogrammetrie. Sostenevano che l’onere della prova dovesse trasferirsi al Comune. Deducevano, poi, che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare già al momento dell’ordinanza i presupposti per la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Infine invocavano la tutela dell’affidamento incolpevole, valorizzando il tempo trascorso, l’accettazione comunale della rinuncia alla sanatoria e il fatto di avere acquistato l’immobile nel 1985.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’onere di provare l’anteriorità dell’abuso rispetto al 1° settembre 1967 gravasse sui privati e dovesse essere assolto mediante elementi certi e oggettivi. La dichiarazione del dante causa del 1981, che collocava i lavori nel 1968, non è stata superata dalle deduzioni degli appellanti. La verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. è stata giudicata attendibile: il verificatore, funzionario tecnico dell’Ufficio regionale del Genio civile, ha utilizzato fotogrammi dell’IGM, sopralluoghi e un’analisi comparativa delle ombre, dimostrando che nel 1968 era visibile soltanto la consistenza originaria dell’edificio e non l’attuale sopraelevazione. Le opere abusive sono state collocate tra il 1975 e il 1980. Il Collegio ha escluso che l’uso di un software gratuito o il riferimento a una conclusione “verosimile” privassero l’accertamento di valore probatorio, poiché la metodologia era adeguatamente descritta e fondata su dati oggettivi. Ha respinto anche la censura sulla fiscalizzazione, affermando che la valutazione prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, e non condiziona la legittimità di quest’ultimo. Ha infine escluso la configurabilità di un affidamento tutelabile: l’abuso edilizio è un illecito permanente, il potere repressivo è vincolato e doveroso, non è soggetto a termini di decadenza o prescrizione e il decorso del tempo o il comportamento dell’amministrazione non legittimano una situazione contra legem. L’ordinanza di demolizione non richiede una motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico. Nulla è stato disposto per le spese di lite, essendo il Comune non costituito; le spese della verificazione sono state poste definitivamente a carico degli appellanti soccombenti.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice di disporre la verificazione; nel caso concreto la relazione tecnica è stata ritenuta attendibile perché svolta da un tecnico qualificato con metodologia adeguatamente illustrata.
art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
La sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria è una possibilità da valutare nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, e la sua mancata preventiva valutazione non incide sulla legittimità dell’ingiunzione ripristinatoria.
legge n. 765/1967
Il 1° settembre 1967 costituisce, nel caso esaminato, la data rispetto alla quale il privato doveva provare l’anteriorità delle opere per sostenere l’assenza dell’obbligo di licenza edilizia fuori dal centro abitato.
art. 66, comma 4, c.p.a.
Le spese della verificazione sono state poste definitivamente a carico della parte soccombente che ne aveva anticipato l’acconto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In materia di repressione degli abusi edilizi, il privato che invoca l’anteriorità dell’opera rispetto a una data rilevante per l’esenzione dall’obbligo di titolo edilizio deve fornire elementi certi e oggettivi; l’amministrazione, una volta accertata l’abusività, non è tenuta a dimostrare l’epoca di realizzazione dell’opera o la sua sanabilità.
- La verificazione può fondare la decisione quando sia affidata a un tecnico qualificato, utilizzi dati oggettivi e una metodologia adeguatamente descritta e consenta un’analisi comparativa delle risultanze; l’impiego di strumenti informatici gratuiti non ne compromette di per sé l’attendibilità.
- La valutazione della possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, sicché non deve necessariamente precedere l’adozione dell’ingiunzione demolitoria.
- L’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e il potere repressivo dell’amministrazione è vincolato, doveroso e non soggetto a termini di decadenza o prescrizione; il decorso del tempo e il comportamento dell’amministrazione non fanno sorgere un affidamento tutelabile sulla conservazione di una situazione contra legem.
- L’ordinanza di demolizione, in quanto espressione di potere vincolato diretto al ripristino della legalità edilizia, non richiede una motivazione ulteriore sulle specifiche ragioni di interesse pubblico, anche quando sia adottata a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
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