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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11241 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva annullato il ruolo e la cartella di pagamento relativa a IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 2000. Il primo motivo riguardava l'asserita decadenza dalla riscossione: la CTR aveva ritenuto tardiva sia l'iscrizione a ruolo sia la notifica della cartella. Il secondo motivo riguardava l'annullamento della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento. La contribuente aveva inoltre contestato la motivazione della cartella relativamente al calcolo degli interessi di mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia. Ha stabilito che, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 e sottoposte a controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la cartella poteva essere notificata entro il 31 dicembre 2006, in forza della disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106/2005, convertito nella L. n. 156/2005. La notifica del 10 gennaio 2006 era quindi tempestiva. Ha inoltre chiarito che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportava la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Molise, che dovrà esaminare le ulteriori eccezioni della società, inclusa quella relativa alla motivazione degli interessi di mora, e provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    controllo automatizzato delle dichiarazioni

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate. Per le somme risultanti da tale controllo si applicano i termini specifici di notifica della cartella previsti dalla normativa sulla riscossione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 17

    entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    Il termine originariamente previsto per la formazione dei ruoli non doveva essere considerato, nella disciplina transitoria successiva, come un autonomo termine esterno di decadenza opponibile dal contribuente, essendo divenuti centrali i termini di notifica della cartella.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    notifica della cartella di pagamento

    La norma disciplina i termini per la notifica delle cartelle. Dopo l'intervento della Corte costituzionale e del legislatore del 2005, per i controlli automatizzati il termine applicabile alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 scadeva il 31 dicembre 2006.

  • D.Lgs. n. 46/1999, art. 36, comma 2

    entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    Nella versione modificata dal D.L. n. 106/2005, ha introdotto una disciplina transitoria per le cartelle relative a dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, stabilendo la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo.

  • D.L. n. 106/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. n. 156/2005

    entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    La disciplina transitoria, applicabile anche ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, ha fissato i termini decadenziali per la notifica delle cartelle derivanti da controlli automatizzati e ha superato la rilevanza autonoma del precedente termine per l'iscrizione a ruolo.

  • L. n. 212/2000, art. 3, comma 3

    La proroga prevista dal D.L. n. 143/2003 non è stata disapplicata per contrasto con lo Statuto del contribuente, poiché la stessa norma dichiarava espressamente di operare in deroga.

  • L. n. 212/2000, art. 7, comma 2, lett. a)

    si debba tassativamente indicare il responsabile del procedimento

    L'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento nella cartella non determinava, prima del 1° giugno 2008, la nullità dell'atto in assenza di una sanzione espressa.

  • D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-quater, convertito nella L. n. 31/2008

    la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse

    La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; per i ruoli anteriori l'omissione non comporta nullità.

  • Costituzione, sentenza n. 280/2005 della Corte costituzionale

    Ha dichiarato illegittimo l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non prevedeva alcun termine decadenziale per la notifica della cartella, inducendo il legislatore a introdurre una disciplina transitoria e una disciplina a regime.

Massime di principio

  • Per le cartelle derivanti da controllo automatizzato ex art. 36-bis relative a dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, occorre applicare la disciplina transitoria del D.L. n. 106/2005: la notifica era tempestiva se effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
  • Nei rapporti tributari soggetti alla disciplina transitoria del 2005, il termine per la notifica della cartella costituisce il principale termine decadenziale esterno; non è normalmente possibile fondare l'annullamento sulla sola tardività dell'iscrizione o della consegna del ruolo secondo il previgente art. 17 del D.P.R. n. 602/1973.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità della cartella: per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 tale omissione non determina nullità.
  • Le eccezioni relative a vizi della cartella devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio tributario; non tutti i vizi sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la controversia non è necessariamente definita nel merito: il giudice di rinvio deve esaminare le questioni rimaste assorbite, come la motivazione degli interessi o altri vizi della cartella.
  • La verifica della tempestività della cartella richiede di individuare anzitutto il tipo di atto, la procedura utilizzata, l'anno della dichiarazione, la data di presentazione e le date di formazione, consegna e notifica, applicando la disciplina vigente ratione temporis.

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