Cassazione Penale, Ordinanza n. 18811/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il condannato, già giudicato dalla Corte di appello di Torino per fatti commessi fino al 2021 e condannato alla pena di 5 anni e 10 giorni di reclusione per violenza sessuale, aggravata, lesioni e maltrattamenti, aveva chiesto al magistrato di sorveglianza di essere avviato a un programma di giustizia riparativa. L'istanza era stata respinta perché il condannato, durante il processo, aveva mantenuto una linea negatoria delle condotte; non risultava ancora l'osservazione intramuraria; non erano state adempiute le obbligazioni civili liquidate in sentenza; inoltre si riteneva non decisiva la disponibilità della persona offesa a partecipare al percorso. Avverso l'ordinanza il difensore proponeva ricorso deducendo, con quattro motivi, violazione di legge in relazione agli artt. 129-bis e 115-bis c.p.p., 15-bis ord. pen. e artt. 3 e 11 Cost., oltre a vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure, qualificando l'impugnazione non come ricorso per cassazione ma come reclamo. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino, ritenuto giudice competente a decidere sull'impugnazione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di accesso alla giustizia riparativa nella fase esecutiva. La decisione si fonda sul carattere giurisdizionale del provvedimento di diniego e sull'applicazione del principio di conservazione dell'atto ex art. 568, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 129-bis c.p.p.
"in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento"
La disposizione attribuisce all'autorità giudiziaria un ruolo di garanzia nell'accesso ai programmi di giustizia riparativa; il provvedimento di invio ha natura autorizzatoria e giurisdizionale ed è impugnabile se negativo.
art. 15-bis ord. pen.
"in qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa"
In fase esecutiva l'invio ai programmi di giustizia riparativa è rimesso al magistrato di sorveglianza e presuppone valutazione giurisdizionale sulla compatibilità dell'accesso con le finalità dell'esecuzione penale.
art. 13, comma 4, ord. pen.
"nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa"
La norma impone un favor per la giustizia riparativa anche nell'esecuzione della pena, in coerenza con il trattamento individualizzato.
art. 44 d.lgs. n. 150 del 2022
Conferma che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è possibile anche nella fase esecutiva della pena.
art. 43, commi 3 e 4, d.lgs. n. 150 del 2022
"l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse"; "è sempre favorito"
Rafforza il principio di accesso ai programmi di giustizia riparativa, che deve essere assicurato e favorito.
art. 69, comma 5, ord. pen.
È richiamato come base della competenza del magistrato di sorveglianza a valutare e approvare il programma di trattamento che contenga l'avvio alla giustizia riparativa.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Consente la riqualificazione dell'impugnazione nel mezzo corretto in applicazione del principio di conservazione dell'atto.
art. 35-bis ord. pen.
È indicato come modello di reclamo giurisdizionale avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono su diritti del condannato.
art. 30-bis ord. pen.
È richiamato a conferma del sistema di impugnazioni davanti al Tribunale di sorveglianza per determinati provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
art. 52 d.lgs. n. 196/03
Viene disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 11 Cost.
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
Massime di principio
- Nella fase esecutiva, il diniego all'accesso a un programma di giustizia riparativa emesso dal magistrato di sorveglianza ha natura giurisdizionale e non può essere devoluto direttamente con ricorso per cassazione, ma segue il rimedio del reclamo al Tribunale di sorveglianza.
- L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è favorito anche dopo la condanna definitiva, ma resta subordinato a una valutazione dell'autorità giudiziaria sulla compatibilità del percorso con le esigenze del procedimento o dell'esecuzione penale.
- La partecipazione alla giustizia riparativa è volontaria e la sua rilevanza processuale o esecutiva dipende dall'esito favorevole del programma; in caso di fallimento, interruzione o impossibilità di svolgimento, il percorso è irrilevante ai fini premiali.
- Il provvedimento di invio al centro di giustizia riparativa costituisce un'autorizzazione all'accesso a un percorso extraprocessuale, distinto dall'accertamento della responsabilità penale, ma soggetto a controllo giurisdizionale sulla sua utilità e sulla tutela delle persone coinvolte.
- Quando un'impugnazione è proposta con mezzo erroneo ma il contenuto consente di individuare il rimedio corretto, deve operare il principio di conservazione dell'atto processuale, con riqualificazione dell'impugnazione nel mezzo previsto dall'ordinamento.
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