Cassazione Penale, Ordinanza n. 03578/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23/04/2024. Dal testo emerge che il giudizio di merito riguardava una condotta del ricorrente consistita nel non avere adottato le cautele necessarie per impedire che il proprio cane procurasse lesioni personali alla persona offesa. Il ricorrente censurava la decisione di merito, ma la Corte rileva che il motivo è generico e comunque manifestamente infondato, perché non incide sulle valutazioni della sentenza impugnata circa la configurabilità di una condotta violenta di tipo oppositivo e circa la grave negligenza del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo proposto generico e manifestamente infondato, osservando che non erano state efficacemente scalfite le valutazioni della Corte d'appello sulla configurabilità di una condotta violenta di tipo oppositivo e sulla grave negligenza consistente nell'omesso uso delle cautele necessarie per impedire al cane di provocare lesioni alla persona offesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo generico non è idoneo a scalfire le valutazioni di merito.
- È manifestamente infondato il ricorso che non contesti in modo concreto le rationes decidendi relative alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della colpa o della condotta contestata.
- La mancata adozione delle cautele necessarie per impedire che un animale arrechi lesioni a terzi può integrare una grave negligenza penalmente rilevante, quando il giudice di merito abbia adeguatamente motivato sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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