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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-380/22

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 26 February 2026. — Deutsche Lufthansa AG and Others v European Commission. — Appeal – Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Market for airfreight – Decision of the European Commission finding an infringement of Article 101 TFEU, Article 53 of the Agreement on the European Economic Area and Article 8 of the Agreement between the European Community and Switzerland on Air Transport – Coordination of elements of the price of air freight services (fuel surcharge, security surcharge and refusal to pay commission on surcharges) – Inbound freight services – Territorial jurisdiction of the Commission – Qualified effects – Single and continuous infringement. — Case C-380/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto l’appello di Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo e Swiss International Air Lines contro la sentenza del Tribunale nel caso airfreight. Ha confermato la competenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE al cartello sulle surcharge del trasporto merci aereo, anche per le tratte inbound, sulla base del criterio dei qualified effects. La Corte ha inoltre escluso che il Tribunale avesse sostituito la propria motivazione a quella della Commissione o commesso errori nella valutazione di prevedibilità, immediatezza e sostanzialità degli effetti.

Concorrenza – cartello nel mercato del trasporto aereo merci – portata della giurisdizione territoriale della Commissione e applicazione del criterio dei qualifed effects alle pratiche sugli inbound freight services

La questione giuridica

Se la Commissione fosse competente, alla luce del diritto dell’Unione e del diritto internazionale pubblico, ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE a un cartello relativo a surcharges e commissioni nel trasporto aereo merci, in particolare per le tratte inbound; se il criterio dei qualified effects richieda anche la dimostrazione di una restrizione della concorrenza nel mercato interno; se il Tribunale abbia sostituito la propria motivazione a quella della Commissione; e se fossero correttamente accertati immediatezza, prevedibilità e sostanzialità degli effetti.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che il criterio dei qualified effects, quale fondamento di diritto internazionale pubblico per l’applicazione extraterritoriale delle norme UE/SEE sulla concorrenza, è distinto dalla verifica sostanziale della restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE. Per applicare tali norme a condotte tenute fuori dal territorio dell’Unione o del SEE, la Commissione deve dimostrare effetti prevedibili, immediati e sostanziali sul mercato dell’Unione o del SEE; nel caso di specie, il Tribunale non ha sostituito la propria motivazione a quella della Commissione e gli effetti del cartello sugli inbound freight services erano sufficienti a fondare la competenza della Commissione. L’appello è stato quindi respinto integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’Accordo SEE
  • Articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 11 dell’Accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte

Concorrenza nel trasporto aereo merci e giurisdizione della Commissione

La pronuncia riguarda un appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato, per quanto qui interessa, la decisione della Commissione nel caso airfreight. La controversia attiene alla possibilità per la Commissione di applicare l’articolo 101 TFUE, l’articolo 53 dell’Accordo SEE e l’articolo 8 dell’Accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo a un cartello relativo a fuel surcharge, security surcharge e refusals to pay commission nel mercato del trasporto aereo merci.

Contesto fattuale e amministrativo

Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG e Swiss International Air Lines AG fanno parte del gruppo Lufthansa e operano nel mercato delle merci trasportate per via aerea. La Commissione aveva avviato un procedimento a seguito di domanda di immunità e di ispezioni a sorpresa, per poi adottare una decisione nel 2017 con cui ha accertato una partecipazione a un’infrazione unica e continuata, su base mondiale, relativa alla coordinazione dei prezzi del trasporto aereo merci.

La decisione contestata riguardava in particolare:

  • il fuel surcharge;
  • la security surcharge;
  • il rifiuto di corrispondere commissioni sui supplementi.

La Commissione ha distinto, ai fini territoriali e temporali, tra tratte interne all’UE, tratte UE-paesi terzi, tratte SEE non UE-paesi terzi e tratte UE-Svizzera. Per le tratte inbound ha ritenuto che la propria competenza derivasse dal criterio dei qualified effects, richiamando gli effetti immediati, sostanziali e prevedibili sul SEE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 101 TFUE;
  • l’articolo 53 dell’Accordo SEE;
  • l’articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
  • l’articolo 11 di tale accordo, che disciplina l’applicazione delle norme di concorrenza;
  • il regolamento n. 1/2003, in particolare gli articoli 16 e 23, nonché la sua applicazione al settore del trasporto aereo dopo la soppressione dell’articolo 32, lettera c);
  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte;
  • l’articolo 263 TFUE;
  • l’articolo 58 dello Statuto della Corte.

Questioni di diritto sottoposte alla Corte

L’appello era fondato su un unico motivo, articolato in quattro parti, tutte relative alla giurisdizione della Commissione rispetto alle inbound freight services.

Le censure riguardavano essenzialmente:

  • se fosse necessario dimostrare, oltre alla competenza territoriale, anche una restrizione della concorrenza nel mercato interno;
  • se il Tribunale avesse illegittimamente sostituito la propria valutazione a quella della Commissione sul criterio dei qualified effects;
  • se gli effetti fossero davvero immediati, sostanziali e prevedibili;
  • se la Commissione potesse basarsi sugli effetti dell’infrazione unica e continuata nel suo complesso.

Ragionamento della Corte sul rapporto tra qualified effects e articolo 101 TFUE

La Corte distingue nettamente due piani:

  • il criterio dei qualified effects, che serve a fondare, sul piano del diritto internazionale pubblico, la competenza extraterritoriale della Commissione;
  • la verifica sostanziale dell’esistenza di una restrizione della concorrenza "by object" o "by effect" ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE.

Secondo la Corte, il Tribunale non ha affermato che la sola qualificazione dell’intesa come restrizione "by object" bastasse a fondare la competenza; ha invece esaminato, in modo autonomo, se la condotta avesse effetti prevedibili, immediati e sostanziali nel SEE. Per questo motivo, le censure secondo cui la Commissione avrebbe dovuto dimostrare una restrizione della concorrenza nel mercato interno ai fini della competenza sono state respinte come in parte irricevibili, in parte infondate e in parte inefficaci.

Effetti sugli inbound freight services: prevedibilità, immediatezza e sostanzialità

La Corte conferma che, ai fini del qualified effects test:

  • è sufficiente che gli effetti siano probabili, non già effettivamente dimostrati;
  • l’immediatezza non richiede un effetto diretto in senso stretto, essendo sufficiente che la condotta sia idonea a produrre un effetto immediato nel SEE;
  • la sostanzialità può risultare dalla natura del cartello, dalla durata dell’intesa, dalla generalità dei supplementi applicati e dal loro peso nel prezzo complessivo del servizio.

Il Tribunale aveva ritenuto che la fissazione coordinata dei supplementi e il rifiuto di pagare commissioni fossero idonei a incidere sui costi del trasporto aereo merci verso il SEE e, attraverso i freight forwarders e i mittenti delle merci, sui prezzi dei beni importati. La Corte ha osservato che tale ragionamento si fondava su elementi già presenti nella decisione della Commissione, in particolare sui considerando relativi alla struttura del mercato, al ruolo dei freight forwarders e alla trasmissione dei costi lungo la catena commerciale.

La Corte ha quindi escluso che il Tribunale avesse integrato lacune motivazionali della Commissione con una propria motivazione autonoma. Ha inoltre ritenuto che non fosse necessario verificare, in modo analitico e separato, il tasso di trasferimento del sovrapprezzo lungo tutta la catena o l’effettiva esistenza di un eventuale waterbed effect, poiché ciò eccedeva ciò che è richiesto per il qualified effects test.

Motivi relativi al preteso difetto di motivazione e alla sostituzione della motivazione

Le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse costruito ex novo un ragionamento sugli effetti dell’intesa, soprattutto:

  • sui consumatori nel SEE;
  • sui mittenti delle merci;
  • sulla prevedibilità dell’aumento dei prezzi;
  • sulla sostanzialità dell’effetto;
  • sulla irrilevanza del ruolo intermedio dei freight forwarders.

La Corte ha respinto queste censure, rilevando che il Tribunale aveva semplicemente risposto ai motivi dedotti dalle ricorrenti e aveva utilizzato, per interpretare la decisione, gli stessi elementi fattuali e motivazionali già presenti negli atti della Commissione. Non vi è dunque stata sostituzione della motivazione, ma corretta lettura del provvedimento impugnato.

Infrazione unica e continuata

Quanto alla critica contro il richiamo agli effetti dell’infrazione unica e continuata nel suo complesso, la Corte ha osservato che tale parte della motivazione del Tribunale era resa solo ad abundantiam. Poiché la competenza della Commissione risultava già accertata in relazione alle inbound freight services considerate isolatamente, le censure rivolte alla motivazione aggiuntiva erano inefficaci e non potevano condurre all’annullamento.

Dispositivo

La Corte ha respinto integralmente l’appello e ha condannato Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG e Swiss International Air Lines AG alle spese.

Principio affermato

Il criterio dei qualified effects può fondare la giurisdizione extraterritoriale della Commissione in materia di concorrenza quando una condotta tenuta fuori dall’Unione o dal SEE è idonea a produrre effetti prevedibili, immediati e sostanziali sul mercato dell’Unione o del SEE; tale verifica è distinta dall’accertamento sostanziale di una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE e non richiede, come condizione autonoma di competenza, la prova di effetti concreti o di un market-by-market analysis nel mercato interno.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzatrasporto aereogiurisdizione territorialeaccordi internazionali dell’unionecartelli

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