Cassazione Penale, Ordinanza n. 32974/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la totale genericità del motivo proposto. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. L'unico motivo indicato riguardava il giudizio di responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto del tutto generico, poiché non veniva dedotto alcun concreto vizio della decisione impugnata, né sviluppata una critica specifica alla motivazione di merito.
Norme richiamate
artt. 337, 582 e 635 c.p.
sono le norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla decisione impugnata; una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Quando il ricorso non deduce alcunché di concreto contro la motivazione della sentenza impugnata, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza esaminare il merito della responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove dovuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
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