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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7806/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di Silvio Macrillò per i reati di ricettazione (capo K), furto e tentato furto aggravato (capi C e M) e resistenza a pubblico ufficiale (capo N); era stata dichiarata l'estinzione del reato di lesioni (anch'esso contestato al capo N) per difetto della condizione di procedibilità. Il difensore deduceva: (i) violazione di legge (art. 648 c.p.) e vizio di motivazione sulla ricettazione, sostenendo che le dichiarazioni testimoniali (Massimo Lupo e Valentino Cosimo) fossero contraddittorie e non provassero gli elementi del reato; (ii) violazione di legge (artt. 81 e 133 c.p.) e vizio di motivazione nella quantificazione della pena, censurando che, a fronte dell'estinzione per improcedibilità del reato di lesioni, era stato eliminato solo "un mese" di reclusione senza riduzione della pena pecuniaria. Il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e non confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte di appello aveva logicamente dedotto la ricettazione dalla disponibilità della targa di provenienza furtiva al momento dell'arresto e dall'assenza di giustificazioni. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla quantificazione della pena, spiegando che la Corte di appello ha correttamente eliminato un mese di reclusione imputandolo all'aumento per continuazione riferito al reato di lesioni divenuto improcedibile e ha computato correttamente gli altri aumenti (compreso quello relativo al capo C). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Provvedimento emesso il 13 febbraio 2025.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    L'articolo disciplina il reato di ricettazione. Nel caso concreto la Corte di appello ha ritenuto che la disponibilità della targa di provenienza furtiva al momento dell'arresto, unita alla mancanza di giustificazioni plausibili, fosse sufficiente per ritenere integrato il reato di ricettazione; la Cassazione ha valutato la censura del ricorrente come aspecifica e non idonea a scalfire tale valutazione probatoria.

  • artt. 81 e 133 cod. pen.

    Gli artt. 81 e 133 riguardano la continuazione e la determinazione della pena. La Corte di appello ha applicato un aumento per continuazione e ha poi eliminato un mese di reclusione relativo all'aumento collegato al reato di lesioni divenuto improcedibile; la Cassazione ha ritenuto corretta la metodologia di calcolo e ha considerato infondata la doglianza del ricorrente circa la mancata riduzione della pena pecuniaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'articolo dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. La Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, stabilito equitativamente, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per il reato di ricettazione, la semplice disponibilità di un bene di provenienza furtiva al momento dell'arresto, con l'assenza di giustificazione plausibile, può legittimare la condanna anche in assenza di prove ulteriori dirette; le contraddizioni testimoniali vanno indicate con precisione e deve essere mostrato come incidano sulla decisione per rendere il motivo efficace in Cassazione.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e collegati puntualmente alla motivazione impugnata: censure generiche sulla credibilità delle testimonianze o affermazioni di contraddizioni non dettagliate sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Nella quantificazione della pena, quando un reato diventa improcedibile si deve ricalcolare la pena complessiva tenendo conto dell'eventuale aumento per continuazione; la semplice eliminazione di una parte dell'aumento può essere corretta se adeguatamente motivata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare condanne per spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; i ricorrenti devono quindi valutare l'attendibilità e la specificità dei motivi prima di proporre il ricorso.

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