Cassazione Penale, Ordinanza n. 02470/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, sostanzialmente sollecitando una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione dei fatti accertati dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che ricorressero i presupposti applicativi dell'istituto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché diretto, in sostanza, a ottenere una inammissibile rilettura del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile, osservando che la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente l'offesa tenue e la non abitualità della condotta, e che la motivazione del giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indici ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice contestata all'imputato, rispetto alla quale è stata confermata la condanna di merito.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità presuppone congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; non è applicabile se la motivazione di merito evidenzia indici contrari.
art. 606, lett. e), c.p.p.
anche dopo la modifica del 2006 non consente alla Cassazione una rilettura autonoma degli elementi di fatto, ma solo il controllo sulla motivazione nei limiti di legittimità.
art. 133, primo comma, c.p.
richiamato quale criterio per valutare le modalità della condotta, l'esiguità del danno e del pericolo ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, perché la rilettura del fatto e delle prove resta riservata al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante la mera prospettazione di una diversa ricostruzione delle risultanze processuali più favorevole al ricorrente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta; la mancanza di uno solo dei due presupposti ne esclude l'applicazione.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valorizzare gli indici delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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