Corte di giustizia, Sentenza C-7/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 marzo 2024. — Marvesa Rotterdam NV contro Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni sanitarie – Polizia sanitaria – Controlli veterinari – Prodotti di origine animale importati dalla Cina – Divieto di importazione – Decisione 2002/994/CE – Esenzione per alcuni prodotti – Parte I dell’allegato – Prodotti della pesca – Nozione – Olio di pesce – Prodotti destinati all’alimentazione animale – Validità. — Causa C-7/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, su rinvio del Raad van State belga, ha chiarito la portata dell’esenzione prevista dalla decisione 2002/994/CE per i "prodotti della pesca" importati dalla Cina. Ha escluso che tale nozione comprenda l’olio di pesce destinato all’alimentazione animale, riservando l’esenzione ai prodotti destinati al consumo umano. Ha inoltre respinto il dubbio di validità dell’allegato, ritenendo legittima la differenziazione tra i due usi del prodotto.
Interpretazione della decisione 2002/994/CE sulle importazioni dalla Cina: l’olio di pesce destinato all’alimentazione animale rientra o meno nei "prodotti della pesca" esentati dal divieto di importazione, e verifica della validità della disciplina
La questione giuridica
Il giudice nazionale chiede, in primo luogo, se la nozione di "prodotti della pesca" nella parte I dell’allegato della decisione 2002/994/CE comprenda anche i prodotti destinati all’alimentazione animale, con conseguente ammissibilità dell’importazione di olio di pesce cinese per mangimi. In subordine, chiede se tale allegato, interpretato nel senso di escludere i prodotti per alimentazione animale, sia valido alla luce dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE e, eventualmente, del principio di proporzionalità.
Principio di diritto
La Corte afferma che, nella parte I dell’allegato della decisione 2002/994/CE, la nozione di "prodotti della pesca" riguarda solo i prodotti destinati al consumo umano e non quelli destinati all’alimentazione animale; di conseguenza, l’olio di pesce per mangimi non beneficia dell’esenzione dal divieto di importazione dalla Cina. Tale interpretazione non invalida l’allegato, poiché la diversa disciplina tra prodotti per consumo umano e per alimentazione animale è coerente con l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE e non viola il principio di proporzionalità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 97/78/CE
- Decisione 2002/994/CE
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/1068
- Regolamento (CE) n. 853/2004
- Regolamento (CE) n. 854/2004
- Regolamento (CE) n. 178/2002
- Regolamento (UE) 2017/625
- Regolamento (CE) n. 1069/2009
- Regolamento (CE) n. 1333/2008
- Protocollo n. 2 sul principio di sussidiarietà e di proporzionalità
Esenzione per i prodotti della pesca nella decisione 2002/994/CE
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Belgio) in materia di controlli veterinari e importazione di prodotti di origine animale dalla Cina. La controversia oppone Marvesa Rotterdam NV all’autorità belga per la sicurezza della catena alimentare, che aveva rifiutato l’ingresso nell’Unione di partite di olio di pesce destinato all’alimentazione animale.
Fatti e procedimento principale
Marvesa importa olio di pesce dalla Cina per la vendita all’ingrosso e la distribuzione nell’alimentazione animale. Nel gennaio 2018 le autorità cinesi avevano rilasciato certificati sanitari per due partite dirette in Belgio, ma il posto di ispezione frontaliero belga ne aveva rifiutato l’importazione; successivamente l’AFSCA aveva confermato il rifiuto con due decisioni definitive del 20 e 24 aprile 2018.
Le decisioni nazionali indicavano che l’olio di pesce era un "prodotto vietato" e non autorizzato a entrare dalla Cina in base alle misure di salvaguardia della decisione 2002/994/CE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE, che consentiva alla Commissione, per motivi gravi di polizia sanitaria o tutela della salute, di adottare misure restrittive sulle importazioni da paesi terzi;
- la decisione 2002/994/CE, che vieta in via generale le importazioni di prodotti di origine animale dalla Cina, ma consente deroghe per i prodotti elencati nell’allegato;
- la parte I dell’allegato alla decisione 2002/994, che menziona, tra gli altri, i "prodotti della pesca";
- i regolamenti n. 853/2004 e n. 854/2004, rilevanti per la definizione di "prodotti della pesca" nel diritto UE, nonché il regolamento n. 178/2002 per la nozione di alimento.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede se:
- la nozione di "prodotti della pesca" nella parte I dell’allegato della decisione 2002/994/CE comprenda sia i prodotti destinati al consumo umano sia quelli destinati all’alimentazione animale, con conseguente inclusione dell’olio di pesce per mangimi;
- in caso contrario, la distinzione tra prodotti per consumo umano e prodotti per alimentazione animale renda invalida la parte I dell’allegato alla luce dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE e del principio di proporzionalità.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che la decisione 2002/994 non definisce espressamente la nozione di "prodotti della pesca" e che, pertanto, occorre interpretarla secondo tenore letterale, contesto e finalità.
Sul piano letterale, la Corte rileva che la decisione e il suo allegato si riferiscono in generale a prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale, ma ciò non implica che ogni categoria elencata nell’allegato debba valere indistintamente per entrambi gli usi.
Sul piano sistematico, il diritto dell’Unione distingue tra prodotti destinati al consumo umano e prodotti destinati all’alimentazione animale. In particolare, i regolamenti n. 853/2004 e n. 854/2004 riguardano i prodotti destinati al consumo umano; il regolamento n. 853/2004 rinvia al regolamento n. 178/2002, secondo cui l’"alimento" è ciò che è destinato a essere ingerito da esseri umani. Ne deriva che, nel contesto della normativa sui prodotti di origine animale richiamato dalla decisione 2002/994, i "prodotti della pesca" sono quelli destinati al consumo umano.
Sul piano teleologico, la Corte sottolinea che le misure adottate in base all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78 devono essere calibrate sul rischio specifico per la salute umana o animale. Le informazioni e i controlli relativi ai prodotti destinati al consumo umano non sono automaticamente trasferibili ai prodotti destinati all’alimentazione animale. Pertanto, l’olio di pesce per mangimi non può essere ricondotto alla categoria dei "prodotti della pesca" di cui alla parte I dell’allegato.
Valutazione della validità dell’allegato
In relazione alla seconda questione, la Corte ritiene che la distinzione operata dalla decisione 2002/994 tra olio di pesce destinato al consumo umano e olio di pesce destinato all’alimentazione animale sia coerente con l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE, il quale richiede misure specifiche e proporzionate rispetto alla gravità della situazione e al rischio di ciascun prodotto.
La differenziazione non viola neppure il principio di proporzionalità: il fatto che un prodotto sia vietato per l’alimentazione animale ma consentito per il consumo umano non dimostra di per sé un eccesso rispetto all’obiettivo di tutela della salute umana e animale.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la parte I dell’allegato della decisione 2002/994/CE deve essere interpretata nel senso che la nozione di "prodotti della pesca" comprende i prodotti destinati al consumo umano e non quelli destinati all’alimentazione animale;
- l’olio di pesce destinato all’alimentazione animale non è quindi un "prodotto della pesca" ai sensi di tale allegato;
- l’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità della parte I dell’allegato.
Principio affermato
La Corte ribadisce che, nelle misure UE di protezione fitosanitaria e veterinaria, la nozione di prodotto va letta in modo coerente con il sistema normativo di riferimento e con il rischio specifico che l’atto intende prevenire; quando un’esenzione è costruita per i "prodotti della pesca" nel contesto dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, essa non si estende automaticamente ai prodotti analoghi destinati ai mangimi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 21 mar 2024Corte di giustizia, Sentenza C-714/22
- Sentenza · 21 mar 2024Corte di giustizia, Sentenza C-10/22
- Sentenza · 21 mar 2024Corte di giustizia, Sentenza C-61/22
- Sentenza · 21 mar 2024Corte di giustizia, Sentenza C-90/22
- Sentenza · 21 mar 2024Corte di giustizia, Sentenza C-606/22
- Sentenza · 21 mar 2024Corte di giustizia, Sentenza C-671/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →