Regolamento (UE) 2022/1255
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione del 19 luglio 2022 che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento individua un elenco di antimicrobici e gruppi di antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, in attuazione dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2019/6. Per effetto di tale designazione, le sostanze elencate non possono essere utilizzate nei medicinali veterinari né nei mangimi medicati e non possono essere somministrate agli animali nemmeno tramite medicinali per uso umano. La misura mira a preservare l’efficacia di tali sostanze per la medicina umana e a contrastare la resistenza antimicrobica.
Designazione di specifici antimicrobici e gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, con divieto di impiego in medicinali veterinari, mangimi medicati e negli animali.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile. Riguarda i medicinali veterinari, i mangimi medicati e i medicinali per uso umano quando impiegati negli animali, limitatamente agli antimicrobici e gruppi di antimicrobici elencati nell’allegato. Restano esclusi dall’impiego veterinario tali sostanze sia sotto forma di medicinali veterinari sia tramite mangimi medicati; il divieto opera anche per l’uso negli animali di medicinali per uso umano contenenti le sostanze elencate. Il regolamento si applica dal 9 febbraio 2023, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Designazione di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione attua l’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari. La finalità è preservare per la medicina umana alcune sostanze antimicrobiche considerate essenziali e contribuire alla lotta contro la resistenza antimicrobica, in coerenza con i criteri fissati dal regolamento delegato (UE) 2021/1760.
Contesto e base scientifica
La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2019/6, che prevede misure rigorose per l’uso prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali, vietandone l’uso sistematico o sostitutivo di cattive pratiche igieniche e zootecniche. La scelta delle sostanze da riservare all’uomo deriva dalla valutazione dell’Agenzia europea per i medicinali, basata su dati scientifici aggiornati e sul parere congiunto di esperti di medicina umana e veterinaria, dell’EFSA, dell’ECDC e di esperti esterni. Secondo tale valutazione, alcuni antibiotici, antivirali e un antiprotozoario soddisfano i criteri; nessuno degli antimicotici valutati li soddisfa.
Ambito materiale del divieto
L’allegato contiene l’elenco delle sostanze o dei gruppi di sostanze riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. Il divieto si estende:
- ai medicinali veterinari contenenti tali antimicrobici o gruppi di antimicrobici;
- ai mangimi medicati contenenti medicinali veterinari con tali sostanze;
- ai medicinali per uso umano somministrati agli animali quando contengano le sostanze elencate.
Conseguenze pratiche per il settore veterinario
Il regolamento produce effetti immediati sul circuito autorizzativo e commerciale dei medicinali veterinari. Le domande di autorizzazione all’immissione in commercio relative a medicinali veterinari contenenti le sostanze elencate devono essere respinte e le autorizzazioni già rilasciate cessano di essere valide. Inoltre, l’uso di tali sostanze non è consentito nemmeno mediante mangimi medicati, evitando canali indiretti di somministrazione agli animali.
Esclusione dell’uso negli animali di medicinali umani
La norma vieta anche l’impiego negli animali di medicinali per uso umano contenenti gli antimicrobici o gruppi di antimicrobici elencati nell’allegato. Il divieto opera espressamente anche con riferimento alle ipotesi di cui agli articoli 112, 113 e 114 del regolamento (UE) 2019/6, che disciplinano specifiche condizioni di uso di medicinali per uso umano o veterinario in ambito animale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 9 febbraio 2023. Il differimento è giustificato, nei considerando, dalla necessità di consentire a veterinari, proprietari di animali e operatori economici di adeguarsi alle nuove restrizioni.
Aggiornamento dell’elenco
La Commissione sottolinea che l’elenco non ha natura statica e deve essere riesaminato costantemente alla luce dell’evoluzione scientifica e epidemiologica, della comparsa di nuove malattie, dei cambiamenti nella resistenza antimicrobica e delle trasformazioni nella disponibilità o nei modelli di utilizzo degli antimicrobici.
Disposizioni principali
Designazione delle sostanze riservate all’uomo
L’allegato elenca gli antimicrobici e i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. Tra questi figurano vari antibiotici, antivirali e un antiprotozoario. Il regolamento dà attuazione ai criteri definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/1760 e al parere scientifico dell’Agenzia europea per i medicinali.
Divieto di uso veterinario e nei mangimi medicati
Le sostanze elencate non possono essere utilizzate nei medicinali veterinari né nei mangimi medicati. Le domande di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari contenenti tali antimicrobici devono essere respinte e le autorizzazioni già esistenti cessano di essere valide.
Divieto di uso negli animali di medicinali per uso umano
È vietato l’uso negli animali di medicinali per uso umano contenenti uno o più antimicrobici o gruppi di antimicrobici indicati nell’allegato, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 112, 113 e 114 del regolamento (UE) 2019/6.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 9 febbraio 2023, concedendo un periodo di adeguamento di sei mesi circa rispetto alla pubblicazione.
Aggiornabilità della lista
I considerando precisano che l’elenco degli antimicrobici riservati all’uomo deve essere oggetto di revisione costante alla luce di nuovi dati scientifici o di nuove informazioni, incluse variazioni epidemiologiche, evoluzione delle resistenze e cambiamenti nella disponibilità o nell’uso degli antimicrobici.
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