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Ordinanza

Ordinanza n. 2328/2026 - Roma, Sezione 5Q

Accertare e dichiarare l'illegittimità -previa tutela cautelare - del silenzio serbato dal MAECI -sulla richiesta di un appuntamento per formalizzare l’istanza di visto per motivi di studio e a concludere entro un tempo ragionevole il relativo procedimento. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater) respinge l’istanza cautelare del ricorrente per sopravvenuta carenza d’interesse. Spese al definitivo.

Giustizia amministrativa202513449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare non per una valutazione negativa dei presupposti cautelari, ma per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché la convocazione del ricorrente da parte della competente sede diplomatica aveva fatto venir meno l'interesse attuale alla tutela cautelare richiesta. La decisione sulle spese è stata rinviata alla definizione del giudizio.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento per formalizzare l'istanza di visto per motivi di studio e di conclusione del relativo procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, previa tutela cautelare, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di un appuntamento presso la competente sede diplomatica per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, nonché la conclusione del procedimento entro un termine ragionevole. Nelle more della decisione cautelare, il MAECI ha comunicato che l'Ambasciata d'Italia a Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto.

Massime di principio

  • La convocazione dell'interessato da parte della sede diplomatica, intervenuta nelle more del giudizio sul silenzio relativo alla formalizzazione di una domanda di visto, può determinare la sopravvenuta carenza d'interesse alla tutela cautelare richiesta, quando realizza l'utilità concreta perseguita con l'istanza cautelare.
  • La sopravvenuta carenza d'interesse alla misura cautelare non implica, di per sé, una decisione definitiva sulla legittimità del silenzio o sulla fondatezza dell'azione avverso il silenzio; le spese possono essere riservate alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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