Cassazione Penale, Sentenza n. 24843/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda due articoli pubblicati su un quotidiano, ritenuti in primo grado diffamatori nei confronti di una persona indicata con soprannome, perché lo associavano a un gruppo criminale, a una faida di camorra e al controllo di piazze di spaccio. In primo grado la giornalista era stata condannata per diffamazione aggravata a mezzo stampa e il direttore per omesso controllo ex art. 57 c.p. in relazione all'art. 595 c.p. La Corte d'appello ha invece assolto la giornalista ritenendo scriminato il fatto dall'esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 c.p. e ha assolto il direttore perché il fatto non sussiste. La parte civile ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova nella parte in cui la Corte territoriale aveva riconosciuto la scriminante del diritto di cronaca e ritenuto la verità putativa delle notizie; con il secondo motivo ha censurato anche l'assoluzione del direttore, assumendo che la motivazione fosse viziata da violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso perché la Corte d'appello ha applicato in modo non corretto i principi sulla cronaca giudiziaria: non era sufficiente una generica corrispondenza con il quadro investigativo, poiché occorreva verificare in modo rigoroso la fonte primaria, l'attendibilità e soprattutto la fedeltà del contenuto riportato, senza trasformare mere ipotesi investigative in dati assertivi sull'esistenza di un clan criminale. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, senza riesaminare il merito penale, ormai definito con l'assoluzione in sede penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della parte civile limitatamente agli effetti civili, annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. per ragioni temporali, poiché la costituzione di parte civile era intervenuta prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Sul piano della motivazione, ha rilevato che la Corte territoriale aveva erroneamente riconosciuto la scriminante del diritto di cronaca sulla base di una lettura troppo ampia e non sufficientemente rigorosa delle risultanze investigative, sovrapponendo in modo improprio il piano delle indagini al piano della verità giornalistica e ritenendo basti la coerenza generale con il contesto criminale per rendere lecita la notizia. Il giudizio penale degli imputati rimaneva comunque assolutorio in appello; il rinvio riguardava solo la domanda civile.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
Norma incriminatrice della diffamazione, richiamata per descrivere il fatto contestato alla giornalista e il presupposto dell'imputazione del direttore ai sensi dell'art. 57 c.p.
art. 57 c.p.
Norma sulla responsabilità colposa del direttore per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione periodica, richiamata per l'imputazione del direttore del quotidiano.
art. 51 c.p.
Scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, applicabile solo se la notizia è sorretta da verità, pertinenza e continenza; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la verifica della verità putativa fosse stata motivata in modo insufficiente e non corretto.
art. 622 c.p.p.
Disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la decisione sulle sole statuizioni civili dopo l'annullamento agli effetti civili.
art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
Ritenuto non applicabile ratione temporis perché la costituzione di parte civile era precedente all'entrata in vigore della norma.
art. 611 c.p.p.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con contraddittorio scritto e partecipazione delle parti.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso.
art. 10 CEDU
Richiamato quale parametro sovranazionale in tema di libertà di espressione e limiti al diritto di cronaca.
art. 21 Cost.
Fondamento costituzionale della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero.
art. 27 Cost.
Richiamato come principio di presunzione di non colpevolezza, particolarmente rilevante nella cronaca giudiziaria.
art. 101, comma 2, Cost.
Richiamato come principio della giurisdizione esercitata in nome del popolo, a sostegno del rilievo pubblico della cronaca giudiziaria.
Massime di principio
- Nel caso di cronaca giudiziaria, la scriminante del diritto di cronaca richiede non solo la rilevanza pubblica della notizia, ma anche una verifica rigorosa della sua fedeltà alla fonte primaria e del suo aggiornamento temporale; non è sufficiente una generica corrispondenza con il contesto investigativo.
- La verità putativa non coincide con la mera verosimiglianza: il giornalista deve dimostrare di avere agito con diligenza qualificata, professionalità e buona fede, compiendo controlli effettivi su fonti attendibili.
- Quando la notizia trae origine da atti o provvedimenti giudiziari, il contenuto divulgato deve restare aderente al testo della fonte e non può essere rielaborato in modo da trasformare ipotesi investigative in affermazioni assertive o da accentuare l'offensività del fatto.
- In presenza di sviluppi investigativi non ancora stabilizzati, la cronaca deve mantenere un tono asettico e non anticipare responsabilità o esiti non ancora definitivi, per non violare la presunzione di non colpevolezza.
- Le inesattezze possono essere tollerate solo se secondarie e marginali; diventano invece rilevanti quando alterano la sostanza del fatto narrato o ne aggravano l'idoneità diffamatoria.
- Se le fonti di verifica sono inaccessibili o non adeguatamente controllabili, l'impossibilità di verificare non legittima automaticamente la pubblicazione: può imporre la non divulgazione della notizia.
- Nel giudizio civile conseguente al reato, l'annullamento agli effetti civili con rinvio al giudice civile è la via procedurale corretta quando il profilo penale è ormai definito e restano da riesaminare solo le pretese risarcitorie.
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