Cassazione Civile, Ordinanza n. 02225/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso principale dei contribuenti e dichiarato assorbito l'incidentale, condannando i ricorrenti alle spese. Nelle difese del precedente giudizio i contribuenti avevano chiesto anche la distrazione delle spese in favore del difensore anticipatario. Dopo il deposito dell'ordinanza, i contribuenti hanno proposto istanza di correzione di errore materiale per ottenere l'inserimento della distrazione delle spese processuali a favore dell'avvocato indicato come anticipatario. La Corte esamina se ricorressero i presupposti per correggere il provvedimento nel senso richiesto, alla luce del fatto che la parte era assistita da più difensori e che la dichiarazione di anticipazione delle spese risultava resa dal solo avvocato indicato e non dall'intero collegio difensivo.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale. Ha affermato che, quando la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta; tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve comunque riferirsi all'intero collegio difensivo. Nel caso concreto, la dichiarazione non risultava riferita a tutti i difensori, sicché non poteva disporsi la distrazione e, di conseguenza, non sussistevano i presupposti per la correzione del provvedimento. Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha escluso ogni statuizione, richiamando la natura amministrativa del procedimento ex art. 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
distrazione delle spese processuali
La distrazione delle spese presuppone, quando la parte è assistita da più difensori, l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari richiesti; la dichiarazione deve riguardare l'intero collegio difensivo, salvo che sia resa da un difensore munito di procura ad agire disgiuntamente e comunque con riferimento a tutti i difensori.
procedimento di correzione di errore materiale
Il procedimento ha natura amministrativa; perciò la Corte non provvede sulle spese del giudizio di correzione perché non è individuabile una parte vittoriosa o soccombente.
Massime di principio
- La distrazione delle spese processuali in favore del difensore anticipatario non può essere disposta se la dichiarazione richiesta non copre tutti i difensori che assistono la parte.
- In presenza di una pluralità di difensori, l'attestazione di mancata riscossione degli onorari deve riferirsi all'intero collegio difensivo; la sola sottoscrizione di uno dei difensori è sufficiente solo se questi agisce disgiuntamente e la dichiarazione è comunque completa rispetto a tutti i difensori.
- L'errore materiale non può essere corretto per introdurre un capo di distrazione delle spese quando manchi il presupposto sostanziale per la relativa statuizione.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. non si liquida normalmente alcuna spesa di lite, per la natura amministrativa del rimedio.
Come è indicizzato
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