Sentenza del 07/10/2016 n. 20185 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato i ricavi della società per un determinato anno d'imposta, con conseguente rideterminazione di IVA, IRAP e IRPEF, quest'ultima imputata per trasparenza anche ai soci. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che lo studio di settore costituisse soltanto una presunzione semplice, non sufficiente da sola a fondare l'accertamento. Prima di esaminare i motivi di ricorso dell'Agenzia, la Cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità dei giudizi di primo e secondo grado per mancata partecipazione al processo della società e di tutti i soci, in una controversia caratterizzata da un accertamento unitario.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione relativa alla sufficienza dello studio di settore. Ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari e decida nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso la possibilità di sanare il vizio direttamente in Cassazione, non essendo dimostrati i presupposti per una trattazione unitaria dei distinti procedimenti.
Norme richiamate
Art. 111, comma 2, Costituzione
ragionevole durata del processo
La ragionevole durata del processo può giustificare, in presenza di condizioni rigorose, la riunione e la decisione unitaria in Cassazione di procedimenti separati, evitando formalità inutili quando il contraddittorio sia stato sostanzialmente rispettato.
Artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Le disposizioni sono richiamate a sostegno del diritto a un processo equo ed entro un termine ragionevole, bilanciato con l'esigenza di assicurare l'effettiva partecipazione di tutte le parti necessarie.
Principio del litisconsorzio necessario nelle controversie relative all'accertamento unitario di società di persone e soci
Quando l'accertamento riguarda unitariamente una società di persone e il reddito imputato per trasparenza ai soci, il ricorso proposto dalla società o da un socio coinvolge necessariamente la società e tutti i soci, salvo questioni personali. La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 14815 del 2008
Ha consolidato il principio secondo cui l'unitarietà dell'accertamento dei redditi di una società di persone e dei soci impone la partecipazione di tutti questi soggetti allo stesso processo.
Sentenza della Corte di cassazione n. 3830 del 2010
Ammette, in casi eccezionali, la ricomposizione in Cassazione di procedimenti separati, quando vi siano piena conoscenza reciproca degli atti, identità della causa petendi e delle difese, trattazione sostanzialmente simultanea e decisioni di contenuto identico o sostanzialmente coincidente.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali fondate su un accertamento unitario relativo a una società di persone, devono partecipare allo stesso giudizio la società e tutti i soci, perché l'esito della causa incide necessariamente sulle posizioni di ciascuno.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio dalla Cassazione e non sanabile semplicemente con la partecipazione tardiva nel giudizio di legittimità.
- La Cassazione può evitare il rinvio e decidere unitariamente procedimenti separati solo se sono provati specifici requisiti: identità dell'accertamento e delle difese, conoscenza degli atti degli altri processi, trattazione parallela e decisioni sostanzialmente identiche.
- In assenza di prova certa della piena coincidenza dei procedimenti, prevale l'esigenza di ricostituire correttamente il contraddittorio davanti al giudice di primo grado.
- Quando viene rilevato un vizio processuale di questo tipo, la Corte non esamina le questioni sostanziali, come la validità o la sufficienza dello studio di settore: tali questioni dovranno essere rivalutate dal giudice di rinvio.
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