Ordinanza n. 845/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto n° prot. 82860 del 24.11.2025 notificato il 24.11.2025, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale è stata rigettata l''istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento su posto di sostegno, acquisita in Albania; dell'eventuale provvedimento recante il preavviso di rigetto ai sensi dell''art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, ove emanato; di ogni altro atto precedente o successivo di medesimo contenuto anche non formalmente notificato alla parte ricorrente, comunque connesso con il provvedimento impugnato, emesso nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della professione di docente conseguita all'estero;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Albania per l'insegnamento su posto di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata rigettata l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, volta al riconoscimento in Italia della qualifica professionale per l'insegnamento su posto di sostegno conseguita in Albania. Ha inoltre impugnato l'eventuale preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e ogni altro atto connesso al procedimento. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del diniego. Il TAR ha inoltre rilevato, d'ufficio nella fase cautelare, possibili profili di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.a., senza tuttavia definirli in questa sede.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo e sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto che la motivazione del diniego apparisse sufficientemente argomentata in relazione alla carente qualità della qualifica professionale sottoposta a riconoscimento. La valutazione è stata resa senza definire nel merito il ricorso e con riserva di ogni ulteriore esame nella fase decisoria. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero per l'insegnamento su posto di sostegno.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato in relazione all'eventuale preavviso di rigetto adottato nel procedimento amministrativo.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta.
art. 40, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso, rinviandone l'eventuale esame alla fase definitiva.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del diniego impugnato appaia sufficientemente argomentata in relazione alla carenza dei requisiti sostanziali necessari per il riconoscimento di una qualifica professionale estera.
- La rilevazione di possibili profili di inammissibilità ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.a. può concorrere alla valutazione cautelare, senza che l'ordinanza debba necessariamente definire tali questioni in via definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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