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Sentenza

Sentenza n. 1435/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3374/2024.

Giustizia amministrativa202503896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3374/2024, recante condanna all'accredito di complessivi € 2.500 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3374/2024, notificata al Ministero il 10 maggio 2024 e non impugnata, aveva condannato l’Amministrazione ad accreditare € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.500. Nonostante la definitività del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice del lavoro, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inadempimento ha disposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo oppure, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato, momento dal quale grava sulla parte interessata l’onere di attivare il commissario. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche quale commissario ad acta. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti dovranno essere depositati tramite PAT. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    comma 3; comma 4, lett. e)

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 55, 56 e 71

    Disciplina, rispettivamente, il rimborso delle spese di missione e dell’uso del mezzo proprio, le ulteriori spese di adempimento dell’incarico e il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario ad acta.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato ai fini del rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75

    Richiamata per la disciplina delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio nell’esecuzione dell’incarico commissariale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione è divenuto definitivo, tale definitività è documentata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione spontanea.
  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione l’adempimento integrale entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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