Sentenza n. 558/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza di cui al D. Lgs. 142/2015 presentata in data 2 ottobre 2025; - nonché dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, con ordine di disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza con conseguente condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere sulla predetta istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, e nomina di un Commissario ad acta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia e formalizzante domanda di protezione internazionale, ha chiesto alla Prefettura l’inserimento nel sistema di accoglienza previsto dal d.lgs. n. 142/2015, dichiarando la propria indigenza. Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di provvedere entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione ha sostenuto che non sussistesse un obbligo di provvedere, poiché la comunicazione era stata trasmessa da un indirizzo PEC non intestato al ricorrente, non risultava adeguatamente documentata nella sua versione informatica e presentava problemi di riferibilità, sottoscrizione e allegazione documentale. Il ricorrente ha contestato l’applicazione di requisiti formali non previsti dalla disciplina dell’accoglienza e incompatibili con la condizione dei richiedenti protezione internazionale. A seguito di ordinanza istruttoria, ha depositato l’originale informatico della PEC, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, nonché gli allegati, dai quali risultavano la sottoscrizione e il documento identificativo. L’Amministrazione ha comunque ribadito che la comunicazione non costituiva una valida istanza ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha accertato la formazione del silenzio-inadempimento, ritenendo applicabile alle domande di accesso alle misure di accoglienza il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, in assenza di un diverso termine legislativo o amministrativo. Tale termine era decorso senza una decisione della Prefettura. Sono state respinte le obiezioni relative all’utilizzo di una PEC non personale: gli artt. 38 d.P.R. n. 445/2000 e 65 d.lgs. n. 82/2005 non impongono che l’istanza provenga necessariamente dal domicilio digitale personale dell’interessato, essendo sufficiente che la sottoscrizione sia accompagnata da un documento di identità. La documentazione prodotta ha consentito di individuare la provenienza della volontà del ricorrente. La generica contestazione della difformità della firma, ove diretta a negarne l’autenticità, avrebbe dovuto essere proposta mediante querela di falso. In ogni caso, anche qualora l’Amministrazione avesse ritenuto l’istanza formalmente viziata o inidonea ad avviare il procedimento, avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso di irricevibilità o inammissibilità, non potendo restare inerte. La Prefettura è stata quindi ordinata a provvedere sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale fase di ottemperanza. Nulla è stato disposto sulle spese di lite; il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore l’importo di euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2, commi 1, 2 e 3, l. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
L’Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso; per le domande di accesso alle misure di accoglienza, in assenza di un termine diverso, si applica il termine ordinario di trenta giorni.
art. 117 c.p.a.
Prevede l’azione contro il silenzio-inadempimento quando, a fronte di un’istanza, l’Amministrazione non adotta nel termine un provvedimento espresso.
art. 14 d.lgs. 142/2015
È richiamato quale disposizione rilevante per il procedimento relativo all’accesso alle misure di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.
art. 38 d.P.R. 445/2000
Non impone che l’istanza sia trasmessa necessariamente da una PEC personale, purché la sottoscrizione sia accompagnata dal documento di identità.
art. 65 d.lgs. 82/2005
Non richiede, ai fini della validità dell’istanza, l’utilizzo esclusivo di un domicilio digitale personale quando la provenienza dell’istanza sia comunque individuabile mediante sottoscrizione e documento identificativo.
art. 82 d.P.R. 115/2002
È richiamato quale base per la liquidazione dei compensi e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Alle domande di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale si applica, in assenza di un diverso termine previsto dalla legge o stabilito dall’Amministrazione, il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990.
- La trasmissione di un’istanza amministrativa da un indirizzo PEC non intestato personalmente all’interessato non ne determina di per sé l’invalidità, quando la sottoscrizione sia accompagnata da un documento di identità e la provenienza della manifestazione di volontà sia individuabile.
- Qualora l’Amministrazione ritenga che un’istanza sia affetta da vizi formali o non idonea ad avviare il procedimento, deve adottare un provvedimento espresso di irricevibilità o inammissibilità; non può limitarsi a non rispondere.
- L’azione contro il silenzio è ammissibile quando, decorso il termine di conclusione del procedimento, l’Amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento espresso, anche se il provvedimento avrebbe potuto avere contenuto negativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →