Cassazione Penale, Sentenza n. 2540/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinunzia. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha altresì disposto il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 500. Decisione resa il 15 settembre 2022.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a impugnare l'ordinanza del Tribunale di Piacenza del 27/07/2020. Tuttavia il ricorrente ha effettuato una rinunzia al mezzo di impugnazione con atto del 6 settembre 2022; la Corte ha ritenuto che tale rinunzia determini l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 589 e 591 comma 1 lett. d) c.p.p.
Norme richiamate
art. 589 c.p.p.
artt. 589 e 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
La rinunzia al ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; l'art. 589 è richiamato per il principio che la rinunzia estingue il mezzo di impugnazione
art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p.
artt. 589 e 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'effetto di inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta causa; la Corte applica questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinunzia
Massime di principio
- La rinunzia formale al ricorso rende il gravame inammissibile: chi rinuncia al mezzo impugnatorio perde la possibilità di far proseguire l'impugnazione.
- In caso di rinunzia che determini l'inammissibilità, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- Se dalla rinunzia non emergono elementi che escludano la colpa nel determinare l'inammissibilità, il giudice può imporre anche un versamento a titolo di ammenda o contributo alla cassa delle ammende (qui: euro 500).
- Prima di rinunciare a un ricorso è consigliabile valutare le conseguenze (perdita del rimedio, possibile condanna alle spese e a somme per la cassa delle ammende) e, se opportuno, fornire elementi che giustifichino l'assenza di colpa nella determinazione della sopravvenuta causa di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2275/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →