Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 280/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 222/25 emessa e pubblicata il 15.5.2025 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 16.5.2025, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha tuttavia posto le spese processuali a carico dell'Amministrazione, rilevando che l'esecuzione è avvenuta dopo la proposizione del ricorso. L'Amministrazione è stata condannata a rifondere al ricorrente 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato.

TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, alla data di proposizione del ricorso, della sentenza civile passata in giudicato n. 222/25 del Tribunale di Udine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di esecuzione della sentenza n. 222/25 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione il 16 maggio 2025, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, se la condotta amministrativa ha reso necessario il giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione stessa, con rimborso anche del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.