Sentenza n. 280/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza n. 222/25 emessa e pubblicata il 15.5.2025 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 16.5.2025, non impugnata, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha tuttavia posto le spese processuali a carico dell'Amministrazione, rilevando che l'esecuzione è avvenuta dopo la proposizione del ricorso. L'Amministrazione è stata condannata a rifondere al ricorrente 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato.
Atto impugnato: mancata esecuzione, alla data di proposizione del ricorso, della sentenza civile passata in giudicato n. 222/25 del Tribunale di Udine
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di esecuzione della sentenza n. 222/25 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione il 16 maggio 2025, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L'intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, se la condotta amministrativa ha reso necessario il giudizio.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione stessa, con rimborso anche del contributo unificato.
Come è indicizzato
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